Nuove norme Anticorruzione
La Camera dei Deputati ha approvato il 19 dicembre in via definitiva il cd. DDL Anticorruzione – A.C.1189.
Tra le novità introdotte, oltre alla parziale riforma dell’istituto della prescrizione, che entrerà in vigore il primo gennaio del 2020, salvo auspicabili ulteriori novità invocate dall’Accademia e per le quali si è appena tenuta l’astensione delle Camere Penali, si debbono segnalare:
i. l’introduzione delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità in perpetuo di contrattare con la P.A. in caso di condanna per i reati contro la P.A.; ii. l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione ex at. 318 c.p. (reclusione da 3 a 8 anni); iii. la modifica dell’art. 25 del d.lgs. 231/01, che ora prevede una sanzione pecuniaria fino a 200 quote per la corruzione ed il traffico di influenze illecite; iv. il divieto di concessione dei benefici del lavoro all’esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dalla Legge sull’ordinamento penitenziario, per i condannati per i reati di corruzione, concussione, induzione indebita (soltanto nell’ipotesi di cui al comma 1), istigazione alla corruzione, salve le ipotesi di particolare tenuità; v. l’introduzione di una speciale causa di non punibilità nei confronti di chi, prima di avere notizia di essere sottoposto ad indagini e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La non punibilità del denunciante è in ogni caso subordinata alla messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente. Si prevedono diverse eccezioni di incostituzionalità.