Nuovo Codice Appalti, la recente sentenza del TAR Puglia sul rito applicabile
Con la sentenza del 7 dicembre 2016 n. 1367 il T.A.R. per la Puglia ha affermato tre importanti principi in ordine al rito applicabile in materia di appalti, chiarendo che:
- anche il nuovo rito superaccelerato degli appalti, previsto per l’impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni dai commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a., soggiace alla sospensione feriale dei termini processuali, secondo la regola generale esplicitata dall’art. 54 c.p.a., pacificamente applicabile anche a tali giudizi;
- ove la successione temporale degli atti della procedura di gara pubblica lo consenta, è ammissibile l’impugnativa congiunta ovvero con motivi aggiunti dei provvedimenti di ammissione e di aggiudicazione definitiva;
- in presenza di domande di annullamento di provvedimenti afferenti la medesima materia “appalti”, assoggettate a riti caratterizzati da un diverso grado di specialità (commi 6 e 6 bis dell’art. 120 c.p.a.) si applica all’intera controversia il rito disciplinato dal comma 6 e non quello “superaccelerato” introdotto dal successivo comma 6 bis.