Nuovo regime per le ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
La legge di conversione del collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 introduce nuove e ulteriori modifiche in tema di oneri per il committente in merito alle ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore. La nuova norma prevede che i committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. L’appaltatore deve poi tenere precisa traccia dei dipendenti impiegati a favore di ciascun committente. Nel caso l’appaltatore non abbia ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. È prevista una sanzione a carico del committente in caso di non osservanza dell’obbligo citato. È prevista in taluni casi la possibilità per l’appaltatore di ottenere una certificazione che esonera il committente dagli oneri di verifica di cui sopra.
È poi prevista, sul lato fiscale, una estensione del regime del reverse charge.