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Ok dal Ministero per i Comitati ETS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato nei giorni scorsi una circolare che fornisce delle indicazioni interessanti per i comitati, che intendono operare all’interno del perimetro disegnato dal Codice del Terzo settore.

Due le questioni principali da segnalare.

La prima – sulla quale per la verità non erano mai emersi dubbi particolari – riguarda la possibilità per le organizzazioni senza scopo di lucro, costituite sotto forma di comitato, di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L’articolo 4 del D.lgs. 117/17 nel codificare la definizione di ETS infatti, cita espressamente le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese e  le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, senza includere esplicitamente all’interno di questo elenco i comitati disciplinati dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile.

Tuttavia, come rilevato anche nella circolare del Ministero, l’ampia formulazione dell’articolo 4, comma 1 del decreto, permette comunque la loro collocazione – quali “enti di carattere privato diversi dalle società” – all’interno della sezione del registro destinata ad accogliere le associazioni e le fondazioni (i cd. “altri enti del Terzo settore”).

La seconda questione affrontata nel provvedimento riguarda invece la possibilità per i comitati di acquisire anche la personalità giuridica, mediante l’iscrizione al RUNTS, ovvero – se già iscritti nel registro delle persone giuridiche – di conseguire la qualifica di ETS.

Come noto il Codice del Terzo Settore ha introdotto un nuovo procedimento che, sulla base della formulazione dell’articolo 22 del D.lgs. 117/17, sembrava rivolgersi in prima stanza solo ad associazioni e fondazioni.

Con la circolare dello scorso 26 marzo, il Ministero risolve positivamente la questione affermando come il menzionato procedimento sia applicabile anche ai comitati, che dunque potranno ottenere la personalità giuridica seguendo il medesimo iter previsto per gli altri enti del Libro I del Codice Civile.

Da segnalare, infine, come fra i requisiti per il conseguimento della personalità giuridica è richiesta la disponibilità di un patrimonio minimo che varia in funzione della soggettività giuridica degli enti; in particolare il menzionato articolo 22 lo quantifica in 15.000 euro per le associazioni ed in 30.000 euro per le fondazioni, senza far riferimento in alcun modo ai comitati.

Nella circolare, viene chiarito anche questo aspetto, suggerendo di assumere come parametro di riferimento quello delle fondazioni considerata “(…) la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi (…)”.

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