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Omessa dichiarazione: l’estinzione del debito tributario è (oppure non è) condizione per il patteggiamento?

Con due sentenze depositate a cinque giorni di distanza l’una dall’altra, la terza sezione della Cassazione si è pronunciata sulla eventuale illegalità della pena applicata con patteggiamento per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) in assenza di estinzione del debito tributario.

Nonostante la sostanziale identità della questione, tuttavia, la Corte ha enunciato due principi tra loro inconciliabili. Con la prima sentenza (n. 47287 dep. 21.11.2019), la Corte ha mantenuto un’interpretazione più aderente al dato normativo ribadendo che per i reati di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000, il patteggiamento è ammissibile solo se il debito tributario sia stato estinto prima dell’apertura del dibattimento. Ciò in quanto solo il pagamento spontaneo del debito (ossia prima della formale conoscenza di attività di accertamento o del procedimento penale) determina la non punibilità del reato. Con la seconda (n. 48029 dep. 26.11.2019), la Corte ha affermato esattamente il contrario: poiché la causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 vale sia per i delitti di cui agli artt. 10 bis, ter e quater D.Lgs. 74/2000, sia per i delitti di omessa e infedele dichiarazione (artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000) , e poiché, secondo il principio enunciato dalla sentenza n. 38684/2018 (relativa però ai soli artt. 10 bis, ter e quater), se il pagamento del debito costituisce causa di non punibilità esso non può, al contempo, costituire presupposto per il patteggiamento, se ne deve concludere che: o l’imputato per il reato di omessa dichiarazione salda il debito tributario prima della conoscenza formale dell’accertamento/procedimento penale, in quel caso ottenendo la non punibilità per il reato; oppure non vi provvedere affatto, restando in tal modo impregiudicata la possibilità di richiedere e ottenere il patteggiamento per i medesimi reati.

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