Omessa indicazione degli oneri di sicurezza negli appalti nei settori speciali
È illegittima l’esclusione del concorrente che non ha indicato nell’offerta gli oneri di sicurezza, senza che sia stato attivato il soccorso istruttorio, in assenza di una specifica clausola del bando che espliciti l’onere dichiarativo e di dubbi in ordine all’applicabilità ad un appalto in settori speciali del disposto dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici. È questo il principio affermato dal TAR della Puglia, sede di Bari, Sez. II, nella sentenza del 14 novembre 2017, n. 1161.
Ha chiarito il TAR che rispetto agli effetti della previsione di cui al citato art. 95, comma 10, la giurisprudenza si è divisa tra chi ritiene che tale previsione giustifichi l’automatica esclusione del concorrente il quale non abbia evidenziato la specifica voce di costo nell’offerta (Tar Napoli, sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358; Tar Reggio Calabria 25 febbraio 2017, n. 166; Cons. St., sez. V, ord., 15 dicembre 2016, n. 5582) e chi invece sostiene che, nell’ipotesi in cui gli atti di gara non contengano l’espressa menzione di tale obbligo e della sanzione espulsiva collegata alla sua inosservanza e in cui non siano adombrati dubbi sulla congruità dell’offerta, neppure l’art. 95, comma 10, serva a superare i rilievi ripetutamente sollevati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.