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Omesso mantenimento dei figli: condannato il padre anche se il tenore di vita è peggiorato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48567/2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un padre, condannato dalla Corte d’Appello di Catanzaro alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di cui all’art. 570 c.p. ‘Violazione degli obblighi di assistenza familiare’.

L’uomo aveva fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza, omettendo di versare, a partire dall’anno 2011, il contributo al mantenimento stabilito in euro 500,00 mensili. Secondo quanto dedotto dal padre, tale circostanza era stata causata da una flessione degli introiti economici, tenuto conto che nel 1996 rivestiva il ruolo di curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, ma che nel 2012 aveva subito una sensibile riduzione del lavoro, circostanza che lo aveva costretto ad un tenore di vita nettamente inferiore a quello originario. Anche la successiva occupazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico sarebbe stata scarsamente retribuita e, infine, nel 2013 era stato vittima di un incidente stradale.

Secondo la Suprema Corte ‘affinchè la condotta possa ritenersi scriminata non vale la dimostrazione della mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta’.

Tale dimostrazione nel caso di specie non era stata fornita e, anzi, era risultato dagli atti che per tutto il periodo per cui si era protratto l’inadempimento, il padre aveva continuato a svolgere attività lavorativa.

Download allegati: Corte_di_Cass.,_VI_sez._penale,_sentenza_n._48567-2019.pdf

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