Update | Resistere in una causa “persa” espone l’amministratore ad una responsabilità verso i creditori?
Capita non di rado di imbattersi in debitori che, nel tentativo di ritardare azioni esecutive nei propri confronti, propongono ogni forma di opposizione alle azioni di recupero del credito. Questo comportamento può essere fonte di responsabilità per l’amministratore o il liquidatore della società debitrice? Il Tribunale di Cagliari ha dato risposta positiva a questa domanda.
Il caso riguarda una società Alfa che si trovava in una situazione di liquidazione di fatto, con poca liquidità giacente sui conti ed un patrimonio netto negativo. In questo quadro, il liquidatore, appena assunta la carica, avrebbe potuto e dovuto avvedersi della conclamata situazione di insolvenza della società che, a fronte di ingenti debiti iscritti in contabilità, esponeva dal lato attivo crediti contestati verso Beta, la principale partner commerciale a sua volta titolare di ingenti crediti verso Alfa non iscritti in bilancio. In sostanza, la situazione di insolvenza di Alfa era percepibile senza alcuna necessità di un esame accurato della contabilità aziendale. A fronte dell’azione in sede arbitrale avviata da Beta per il recupero del credito verso Alfa, il liquidatore di Alfa ha ritenuto di difendere la posizione della società nell’arbitrato con argomenti evidentemente privi di fondamento, sostenendo ingenti costi legali per la difesa in arbitrato. Tutto ciò senza attivarsi per la liquidazione di Alfa.
In tale contesto, il Tribunale di Cagliari ha richiamato quanto è già stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito circa il fatto che anche la condotta gestoria del liquidatore beneficia del metro di giudizio della cosiddetta business judgement rule, in forza della quale ciò che forma oggetto di sindacato da parte del giudice non è la convenienza e/o l’utilità dell’atto in sé, né il risultato che abbia eventualmente prodotto, bensì le modalità di esercizio del potere discrezionale spettante agli amministratori, che per essere immuni da critiche non devono travalicare i limiti della ragionevolezza.
La condotta del liquidatore di Alfa è stata ritenuta negligente sotto due profili: non ha adempiuto all’obbligazione di liquidare il patrimonio sociale ed ha resistito irragionevolmente alla domanda arbitrale proposta da Beta, senza avere alcuna possibilità di esito vittorioso. Il danno che il liquidatore è tenuto a risarcire corrisponde a quella parte di costi sostenuti da Alfa che, se ne fosse stato dichiarato tempestivamente il fallimento, non si sarebbero verificati, compresi gli ingenti costi dell’arbitrato.
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