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Pagamento di assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso dal beneficiario

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Seppur in presenza di una clausola di non trasferibilità, se la richiesta di incasso proviene da parte di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma munito di idonea procura notarile all’incasso, la banca può legittimamente procedere con la negoziazione dell’assegno previa acquisizione della prova di tale rappresentanza (e quindi della procura all’incasso), restando in tal modo liberata dalla responsabilità di cui all’art. 43 Legge Assegni”.

Così si è pronunciato il Tribunale di Torino (IV Sez. Civile), Presidente dott.ssa Stefania Tassone, con la sentenza n. 1378 del 21 marzo 2021, rigettando l’eccezione proposta dall’attrice che aveva sostenuto la responsabilità contrattuale di un Istituto di Credito per aver quest’ultimo provveduto al pagamento di un assegno munito di clausola di non trasferibilità ad un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario.

La disciplina di riferimento è rappresentata dall’art. 43 R.D. 1736/1933 (Legge Assegni) che stabilisce come “l’assegno emesso con la clausola non trasferibile non [possa] essere pagato se non al prenditore, o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente”.

La pronuncia in esame si pone in continuità con il costante orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimità del pagamento di un assegno non trasferibile effettuato in favore di un soggetto diverso dal beneficiario, qualora quest’ultimo abbia manifestato di voler derogare alla clausola di non trasferibilità autorizzando il pagamento.

In particolare, se alla girata dell’assegno bancario non trasferibile è apposta la clausola “per procura”, il portatore (soggetto diverso dal beneficiario) può esercitare tutti i diritti inerenti all’assegno medesimo.

Nessun addebito, pertanto, può essere rivolto ad un Istituto di Credito, nel momento in cui, seppur in presenza di una clausola di non trasferibilità, l’assegno sia stato incassato da un soggetto che è stato nominato procuratore speciale con lo specifico potere di procedere all’incasso dell’assegno medesimo e la banca abbia fornito prova del rapporto negoziale sottostante che legittima il soggetto che adduce di agire in nome e per conto del beneficiario ad incassare le somme.

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1 Comment

  • Fabio
    Posted 4 Aprile 2024 at 1:55

    Salve
    vengo a porvi delle domande su un caso particolare. Io e mia moglie viviamo negli usa e una banca italiana ci ha spedito 2 assegni circolari contestati non trasferibili di meno di 30 euro l’uno. Dato l’esiguo ammontare, nessuna banca statunitense li cambia. Ho contattato la banca ed illustarto il problema ma loro esigono che gli assegni siano versati su un CC cointestato e non accettano altra soluzione. Pur essendo cittadini italiani non siamo residenti ed i costi per aprire un conto per non residenti sono alti. Non contando le spese per far volare due persone.
    Mia moglie potrebbe ritornare, ma come “convincere” la banca a monetarizzare gli assegni senza aprire un conto corrente e con solo un cointestatario presente?
    Grazie
    Fabio

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