Pene accessorie nella Bancarotta: possono essere inferiori alla pena principale
Con sentenza del 28 febbraio le Sezioni Unite hanno statuito che le pene accessorie previste per la bancarotta (come la sospensione dalle cariche direttive delle persone giuridiche) non solo non devono essere più automaticamente di durata decennale, alla luce della recente sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, ma possono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri della discrezionalità di cui all’art. 133 c.p.
Le sezioni Unite sono intervenute in quanto, dopo la decisione della Corte Costituzionale, vi erano state sentenze contrastanti con un orientamento che sosteneva che le pene accessorie dovessero avere, come nei reati tributari, una durata identica a quella della pena principale.
In questo modo invece, il giudice può avere una piena discrezionalità decidendo in concreto in modo svincolato dall’entità stabilità per la pena principale valutando da una entità minima anche inferiore a quella della pena principale (quindi anche 15 giorni in base all’art. 35 bis c.p.) fino ad un massimo di 10 anni.
Si tratterà di verificare le modalità della condotta, la gravità del danno, l’intensità della colpa e la capacità a delinquere, verificando anche i motivi della condotta, i precedenti e il comportamento tenuto dopo il reato.