Pignoramento presso terzi: se il terzo non viene previamente informato dell’assegnazione le spese del precetto restano...
Con la recente ordinanza n. 9390/2016, depositata in data 10.05.2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’ordinanza di assegnazione pronunciata a seguito di dichiarazione positiva del terzo ex art. 547 c.p.c., anche se non comparso in udienza, costituisce titolo esecutivo nei confronti dello stesso. Tuttavia, la circostanza che il terzo non sia stato parte del giudizio esecutivo vale a distinguere l’ordinanza di assegnazione da ogni altro titolo giudiziario, con la conseguenza che se il creditore procedente notifica l’ordinanza di assegnazione al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza averlo preventivamente informato dell’assegnazione medesima, può configurarsi come un “abuso dello strumento esecutivo”, e le spese sostenute per il precetto restano esclusivamente a carico del creditore.