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Polizza assicurativa inefficace per merce diversa da quella dichiarata

Il Tribunale di Genova ha stabilito che una polizza merci non è valida se la merce trasportata non corrisponde a quella dichiarata, rafforzando l’importanza della precisione nei contratti assicurativi.
In una controversia su fusti di pasta di pomodoro trasportati dal Pakistan a Napoli, la merce risultava diversa da quella indicata e danneggiata. L’assicurato ha chiesto l’indennizzo, ma gli assicuratori l’hanno negato, poiché la copertura riguardava solo la merce descritta, e i danni erano causati da un difetto escluso dal contratto.
Il Tribunale ha respinto la domanda, chiarendo che la descrizione della merce è essenziale per valutare il rischio e il premio. Discrepanze significative compromettono il contratto e la copertura. Inoltre, il danno, derivante dal mancato rizzaggio dei fusti, rientrava tra le esclusioni previste. La sentenza conferma che errori o discrepanze non giustificano l’estensione della garanzia.

Con una recente sentenza, il Tribunale di Genova ha ribadito – delimitandone i confini – un principio più volte espresso nel settore assicurativo marine: una polizza merci non può ritenersi operativa se la merce effettivamente trasportata non corrisponde a quella dichiarata nel contratto. La decisione consolida il ruolo della precisione contrattuale quale fondamento delle relazioni tra assicuratore e assicurato, rafforzando il quadro di certezza e trasparenza che deve caratterizzare tali rapporti.

La controversia ha coinvolto un operatore italiano di import/export e una primaria compagnia assicuratrice. La società attrice aveva stipulato una polizza per il trasporto di numerosi fusti di pasta di pomodoro dal Pakistan sino al Porto di Napoli. Tuttavia, all’arrivo, la merce trasportata si è rivelata diversa da quella descritta in polizza, danneggiata e inutilizzabile. L’assicurato ha richiesto l’indennizzo, sostenendo che il rischio coperto dalla polizza riguardasse il trasporto in sé, indipendentemente dalla natura del carico. Gli assicuratori convenuti, invece, hanno negato l’indennizzo, rilevando che la copertura fosse valida esclusivamente per la merce specificata nel contratto e che i danni derivassero da un vizio di origine espressamente escluso dalle condizioni generali della polizza.

Il Tribunale ha respinto la domanda dell’assicurato, confermando che la descrizione analitica della merce costituisce un elemento centrale del contratto assicurativo. La natura della merce trasportata non è un dettaglio accessorio ma incide direttamente sulla valutazione del rischio assicurato e sul calcolo del premio. In assenza di corrispondenza tra quanto dichiarato in polizza e quanto effettivamente trasportato, la copertura non può ritenersi operante.  Il giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 1893 c.c., norma che consente una riduzione dell’indennizzo in caso di inesatte dichiarazioni prive di dolo o colpa grave. Nel caso di specie, la discrepanza tra la merce dichiarata e quella trasportata è stata ritenuta sostanziale e non marginale, tale da compromettere l’intero equilibrio contrattuale. Un ulteriore punto decisivo della sentenza riguarda il mancato rizzaggio dei fusti, identificato come la causa principale del danno alla merce. Il Tribunale ha richiamato le condizioni generali della “Polizza Italiana di Assicurazione Merci Trasportate del 1983”, che escludono espressamente dalla copertura i danni derivanti da difetti di stivaggio, ritenendola pienamente applicabile al caso concreto.

Con la decisione in commento, il giudice ha riaffermato l’importanza della precisione e della trasparenza nei contratti assicurativi. La descrizione della merce non è un elemento puramente formale ma il nucleo attorno al quale si costruisce l’intero rapporto assicurativo. Senza conformità tra quanto dichiarato in polizza e quanto effettivamente trasportato, la copertura non può essere estesa, neppure in presenza di errori o discrepanze imputabili a terzi.

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