Precetto inefficace per l’importo eccedente la quota millesimale del condomino intimato
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22856/2017, ha chiaramente statuito che, in caso di esecuzione forzata conto i singoli condomini per obbligazioni contratte dal Condominio: 1- l’obbligazione contrattuale grava pro parte sui singoli condomini nei limiti della quota millesimale e non in solido tra gli stessi; 2 – il titolo giudiziale, nel caso di specie un decreto ingiuntivo, formatosi contro il Condominio è valido ai fini dell’azione esecutiva contro il singolo condomino. Nel caso in cui il creditore proceda per l’intero importo portato dal titolo esecutivo contro un unico condomino oppure ometta di indicare la quota millesimale del condomino esecutato, il condomino interessato potrà opporsi all’esecuzione, ma dovrà dimostrare l’effettiva misura della propria quota condominiale. In mancanza di tale prova, l’atto di precetto resterà efficace per l’intera quota di cui il creditore ha intimato il pagamento.