Prelievi bancomat abusivi: la banca rimborsa se non prova che è stato il cliente a usare il bancomat
Con l’ordinanza n. 9721 del 26 maggio 2020 la Corte di Cassazione accerta la responsabilità della banca nei confronti del cliente, intestatario di conto corrente con relativa carta bancomat, per i danni patrimoniali causati da svariati prelievi non autorizzati effettuati da ignoti, estranei al rapporto di conto corrente. Secondo la Cassazione qualora il ricorrente danneggiato alleghi di aver subito prelievi abusivi, spetta alla banca l’onere di dimostrare che, al contrario, il bancomat è stato utilizzato dal titolare del conto, dovendo altrimenti rimborsare le somme indebitamente prelevate da terzi.
Vediamo in sintesi il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità.
Due coniugi, cointestatari di conto corrente con carta per il prelievo bancomat, si accorgono che il loro conto è stato prosciugato da ignoti malfattori che nei due giorni precedenti avevano prelevato somme per oltre € 23.000. Denunciato il fatto alla banca, la carta bancomat viene immediatamente bloccata.
I coniugi agiscono contro la banca chiedendo il rimborso delle somme abusivamente prelevate. L’iniziativa è respinta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Napoli che ritengono che i coniugi non abbiano adeguatamente dimostrato in giudizio di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il furto, lo smarrimento o la clonazione del bancomat. Non essendo dunque dimostrato il diligente utilizzo della carta da parte dei clienti detentori, i giudici di merito respingono ogni richiesta risarcitoria per i prelievi anteriori al blocco.
Secondo la Cassazione, questa prospettiva merita di essere invertita: non sono i clienti ma è la banca a dover dimostrare che i prelievi provengono dai titolari del conto, essendo, in caso contrario, tenuta – sempre e comunque – al rimborso. La ratio di questa decisione è quella di addossare il rischio collegato all’utilizzo da parte di terzi non autorizzati dei codici per il prelevamento bancomat non già sui clienti ma sulla banca, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nel funzionamento del sistema (il che rappresenta, evidentemente, un interesse anche degli stessi operatori professionali).
Questo principio è destinato a cedere solamente di fronte all’eventuale condotta dolosa del cliente o a una negligenza talmente elevata da aver reso possibile o aggravato il fatto illecito di terzi.