Principali novità introdotte al c.p.c. dal d. Lgs. N. 164/2024, il “correttivo” alla riforma Cartabia
Principali novità introdotte al c.p.c. dal d. Lgs. N. 164/2024, il “correttivo” alla riforma Cartabia
Disposizioni per la digitalizzazione del processo civile
• Eliminato il riferimento alla necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo (sostituita dalla compilazione automatizzata di file .xml o di apposite voci presenti nel fascicolo telematico);
• eliminati i riferimenti ai fascicoli e agli atti cartacei (e al “deposito in cancelleria”) e istituzionalizzata la trasmissione a mezzo PEC delle comunicazioni e delle notificazioni → indicazione negli atti dell’indirizzo PEC o domicilio digitale presso il quale ricevere notificazioni e comunicazioni;
• disciplinata l’ipotesi della mancata comunicazione PEC per cause imputabili al destinatario → inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici del Ministero (come per la notifica PEC da parte dell’ufficiale giudiziario ex art. 149 bis c.p.c.);
• eliminata l’indicazione del numero di fax negli atti;
• pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 133 c.p.c.) → resa pubblica mediante deposito telematico e comunicazione alle parti costituite; la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.;
• semplificazione della disciplina sulla notificazione a mezzo PEC da parte dell’ufficiale giudiziario (art. 149 c.p.c.);
• trattazione scritta dell’udienza → chiarimenti relativi alla necessaria trattazione dell’udienza in presenza (es. se è prescritta dalla legge o disposta dal giudice e se una delle parti si oppone) e consentita la sostituzione dell’udienza pubblica di discussione ex art. 128 c.p.c. con le note scritte.
Nuovo requisito dell’atto di citazione
Ai sensi del nuovo art. 163 c.p.c., l’atto di citazione dovrà contenere anche l’indicazione de “l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi” del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.
Le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.
L’art. 171 bis c.p.c. è stato riscritto, ma la struttura non è cambiata nel complesso:
• il giudice provvede entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto (70 giorni prima dell’udienza indicata in citazione);
• il giudice rileva le questioni di rito relative all’integrazione del contraddittorio (es. rinnovazione dell’atto introduttivo, chiamata di terzi, ecc.) e differisce la prima udienza (prima della quale, almeno 55 giorni prima, provvederà nuovamente alle verifiche preliminari) – art. 171 bis comma 2 c.p.c.;
• se non occorre pronunciare i provvedimenti di cui al comma 2 (relativi all’integrazione del contraddittorio), il giudice conferma o differisce la prima udienza indicando le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’art. 171 ter c.p.c.;
• anticipata, invece, al momento delle verifiche preliminari la conversione del rito ordinario in rito semplificato (che sino ad oggi avviene nell’ambito della prima udienza) con abrogazione dell’art. 183 bis c.p.c. → il giudice fissa la nuova udienza secondo il rito speciale e concede un termine per consentire alle parti di integrare i propri atti difensivi in funzione del nuovo rito.
Costituzione del terzo chiamato
Se il terzo chiamato intende chiamare a sua volta un terzo deve richiederlo nella sua comparsa di risposta ed essere autorizzato dal giudice ex art. 171 bis comma 2 c.p.c. (richiamo prima non presente) e art. 260 comma 3 c.p.c.
Testimonianza scritta
L’art. 257 bis c.p.c. consente ora, in alternativa alla presenza in udienza, l’uso di un documento informatico con firma digitale da parte del testimone.
L’ordinanza definitoria ex art. 183 ter c.p.c.
L’ordinanza di accoglimento ex art. 183 ter c.p.c. definisce il giudizio, non è impugnabile e ora costituisce anche titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Comunicazione della sentenza
Della sentenza, resa pubblica mediante deposito telematico, il cancelliere deve dare notizia mediante comunicazione via PEC alle parti costituite, senza che questo implichi decorso del termine breve per l’impugnazione (art. 133 c.p.c.).
Il procedimento semplificato art. 281 decies c.p.c.
• Definito l’ambito di applicazione del rito semplificato → anche in assenza dei presupposti previsti dal comma 1 (“quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa”), ma sempre nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica; → applicabile anche alle cause di opposizione a precetto (art. 615 comma 2 c.p.c.), agli atti esecutivi (art. 617 comma 1 c.p.c.) e a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.);
• indicazione nella domanda dell’avviso, a pena di nullità, che “la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”;
• consentita all’attore/ricorrente la proposizione di nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto (la c.d. reconventio reconventionis);
• nuova disciplina del termine per memorie, non più legate al “giustificato motivo”, ma “quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte”;
• meglio disciplinata la fase decisoria (art. 281 terdecies c.p.c.).
Rito davanti al Giudice di Pace
• Coordinato il rito davanti al Giudice di Pace rispetto alla disciplina del rito semplificato → es. nel decreto di fissazione udienza il giudice informa il convenuto delle conseguenze della costituzione tardiva, dell’obbligo di difesa tecnica nei giudizi > € 1.100 e della possibilità di presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
• l’art. 319 c.p.c. non prevede più il deposito del ricorso notificato per la costituzione dell’attore → ora “l’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura”;
• modifica della fase decisoria → trattazione orale e se non è data lettura della sentenza in udienza, il giudice la deve depositare entro 15 giorni dalla discussione.
Novità in materia di impugnazioni
• Riscritto l’art. 330 c.p.c. in materia di notificazione dell’impugnazione → “se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio. Quando mancano la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”;
• riformulato in modo più lineare l’art. 342 c.p.c. sulla forma dell’appello;
• modificato l’art. 347 c.p.c. sulla costituzione in appello → per l’appellante secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale; per l’appellato e le altre parti, entro 20 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione (termine entro il quale va proposto anche l’eventuale appello incidentale);
• disciplinata l’estinzione del processo in appello → nelle stesse forme della dichiarazione di improcedibilità ex art. 348 comma 3 c.p.c.;
• modifica al comma 3 dell’art. 351 c.p.c. in materia di provvedimenti sull’esecuzione provvisoria;
• eliminazione della nuova procura in Cassazione (art. 380 bis c.p.c.) → eliminata la necessità per il difensore di munirsi di una nuova procura speciale nell’ipotesi in cui debba richiedere alla Corte di Cassazione l’emissione della decisione accelerata dei ricorsi ritenuti inammissibile, improcedibili o manifestatamente infondati;
• modifica alla disciplina del termine per la revocazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo → sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea (eliminato il riferimento alla data di comunicazione).
Regolamento di competenza art. 47 c.p.c.
Nuovo termine di 40 giorni (invece che 20 giorni) per le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice per il regolamento di competenza, per depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
Principali modifiche in materia di esecuzione forzata
• Introduzione di un nuovo requisito dell’atto di precetto (art. 480 c.p.c.): “l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione”;
• modificata la forma del pignoramento (art. 492 c.p.c.) che deve contenere “l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis”;
• per il deposito dell’istanza di conversione del pignoramento non è più previsto il deposito della somma di un quinto, bensì di un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
• precisata la disciplina dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c.
Procedimento per decreto ingiuntivo
• Ampliata espressamente la definizione di prova scritta, che comprende ora gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie tenute con mezzi informatici nel rispetto della legge e le fatture elettroniche;
• introdotta la possibilità di anticipare la decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. per “ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza” e il giudice provvede con ordinanza non impugnabile.
Rito del lavoro
• Modifiche per lo più inerenti alla digitalizzazione e all’indicazione negli atti dell’indirizzo PEC;
• riformulazione dell’art. 434 c.p.c. in materia di ricorso in appello in materia di lavoro.
Modifiche al titolo IV bis – Novità nel processo in materia di persone, minorenni e famiglia
Sono state introdotte rilevanti modifiche nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, ex art. 473 bis ss. c.p.c., riguardanti principalmente l’intervento e i poteri del p.m., l’ambito di applicazione del rito, la conversione da rito speciale a rito ordinario, l’impugnazione con reclamo delle ordinanze indifferibili, l’opposizione esecutiva in relazione alle determinazioni provvisorie sugli incidenti d’esecuzione, le misure coercitive e ordini di protezione.