Mancata cancellazione dati ex-socio nel Registro Imprese dopo la cessione delle quote: sanzione del Garante Privacy
Il Garante Privacy ha sanzionato per € 10.000 una società di investimenti in crowdfunding per aver mantenuto pubblicati online i dati di un ex socio, per oltre un anno dall’interruzione dei rapporti con la società, nonostante quest’ultimo ne avesse anche richiesto la cancellazione.
A fronte del mancato riscontro da parte del titolare del trattamento, l’ex-socio – che aveva ceduto le sue quote senza intrattenere più alcuna relazione con la società – aveva proposto reclamo al Garante poiché i suoi dati personali (nome, cognome e titolo di studio) risultavano essere presenti nella visura camerale e nel registro delle imprese, dove veniva erroneamente indicato con la qualifica di “collaboratore”.
Oltre alla illecita pubblicazione dei dati nella documentazione societaria in assenza di una base giuridica che potesse legittimarne il trattamento, in violazione quindi dell’art. 6 GDPR, il Garante ha contestato alla società anche “una generale noncuranza per i compiti dell’Autorità”.
La società aveva infatti disatteso non solo le richieste dell’ex-socio, ma anche quelle del Garante, non rendendosi reperibile alle ispezioni in sede né alle telefonate (si legge, nel provvedimento, che dopo aver atteso per più di un’ora di essere messi in contatto con il legale rappresentante senza esito, i verbalizzanti si erano recati presso lo studio del commercialista incaricato di tenere le scritture contabili della società per entrare in contatto quantomeno con un soggetto delegato dal legale rappresentante).
Di tali circostanze ha tenuto conto il Garante nel determinare l’entità della sanzione e, solo in ragione dei dati del bilancio e del fatto che si trattasse di una microimpresa alla quale non erano stati contestati in passato altre violazioni in materia di protezione dei dati personali, ha ritenuto di applicare una sanzione pari allo 0,05% della sanzione edittale massima di 20 milioni di euro, ordinando alla società di provvedere senza ulteriore ritardo alla cancellazione dei dati del reclamante.
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