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Processo Civile: Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici ...

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2016, n. 99, la Legge 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace” (http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario). Il Governo dovrà adottare, entro il 14 maggio 2017, uno o più decreti legislativi diretti a dare piena attuazione a quanto previsto nella predetta legge. Tale riforma, avrà sicuramente un forte impatto, inter alia, sul contenzioso riguardante i claims dei passeggeri nei confronti dei vettori.

Di seguito le principali novità:

Sul piano ordinamentale:

  • è prevista un’unica figura di Giudice Onorario, denominato “Giudice Onorario di Pace”: cade così la distinzione tra Giudici Onorari di Tribunale (c.d. GOT) e i Giudici di Pace;
  • i Magistrati Requirenti Onorari (c.d. VPO) saranno inseriti all’interno delle procure in un’articolazione denominata “Ufficio dei Vice Procuratori Onorari”;
  • sono previsti inoltre specifici requisiti di accesso alla magistratura onoraria e cause di incompatibilità;
  • la durata dell’incarico di Magistrato Onorario è stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta; in ogni caso, la durata dell’incarico di Magistrato Onorario non potrà superare gli otto anni complessivi e nel computo dovranno essere inclusi gli anni comunque svolti quale Magistrato Onorario nel corso dell’intera attività professionale;
  • al termine dei due mandati a regime, lo svolgimento delle funzioni di Magistrato Onorario costituirà titolo preferenziale per l’accesso tramite concorso nella pubblica amministrazione;
  • il Governo dovrà individuare le fattispecie di illecito disciplinare e regolare il procedimento di applicazione;
  • sarà riformata la disciplina delle indennità dei Magistrati Onorari, che sarà composta da una parte fissa e da una parte variabile il cui importo sarà liquidato dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da essi fissati annualmente;
  • sul piano previdenziale dovrà essere individuato e regolato un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, mediante l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità;
  • il limite di età per l’incarico di Magistrato Onorario è fissato in 65 anni.

Sulle nuove competenze civili e penali dei Giudici Onorari:

  • attribuzione della cause in materia di condominio e in materia di successioni e comunione “connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria”;
  • la competenza per valore estesa fino a 30 mila euro;
  • la competenza per danni da circolazione veicoli e natanti estesa fino a 50 mila euro;
  • attribuzione dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi, ma dovrà comunque seguire le direttive di un giudice togato scelto dal Presidente del Tribunale;
  • altri procedimenti di volontaria giurisdizione  connotati  da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  • possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro;
  • in materia penale, saranno attribuite al Giudice Onorario di Pace nuove fattispecie di reato: i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché’ per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

L’innalzamento del limite di competenza per valore attribuita alla nuova figura di Giudice Onorario di Pace, dagli attuali 5.000,00 a 30.000,00, euro, per quanto attiene il diritto della navigazione e dei trasporti, e in particolare, il massiccio contenzioso dei passeggeri verso i vettori, potrebbe sicuramente comportare un incremento, in termini monetari, della domanda risarcitoria da parte di questi ultimi.

Attualmente, molto spesso, da parte dei passeggeri coinvolti in un qualsivoglia disservizio concernente il contratto di trasporto la domanda viene contenuta nei limiti per valore del Giudice di Pace adito (e quindi in € 5.000,00), conseguentemente, è possibile presumere che, a seguito dell’introduzione della riforma riguardante l’innalzamento dei limiti di competenza per valore del nuovo Giudice Onorario di Pace, seguirà un altrettanto innalzamento della richiesta di risarcimento.   

 

 

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