Prodotto difettoso: se il venditore non lo ripara/sostituisce in tempi congrui, il consumatore ha diritto alla risoluzio...
Con la sentenza n. 10453/2020 la Corte di Cassazione afferma la possibilità per il consumatore di accedere al rimedio della risoluzione di contratto, anche in caso di difetto di lieve entità se il venditore, pur potendo, non ha provveduto entro un tempo congruo a sostituire o a riparare il prodotto ovvero se tali interventi non si siano dimostrati risolutivi.
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte è un caso di scuola: un consumatore acquistava nel 2002 un’autovettura, pagandola oltre € 20.000. Subito dopo la consegna, l’acquirente riscontrava un difetto di funzionamento del motorino di avviamento dell’auto che, all’atto di accensione, provocava un anomalo rumore di sfregamento. Su richiesta del consumatore, il venditore sostituiva il motorino, ma nemmeno tale intervento risolveva il difetto di conformità.
L’acquirente agiva quindi in giudizio, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita, la restituzione delle somme versate e la condanna del venditore al risarcimento del danno.
La Corte di merito, riformando la decisione del Tribunale, accoglieva la domanda di risoluzione e restituzione del prezzo, rigettando invece la richiesta risarcitoria, perché non adeguatamente dimostrata. Nel dettaglio, la Corte riteneva che il rumore in fase di avviamento rendesse l’autovettura non conforme al contratto, considerata la natura del bene, l’affidabilità che lo stesso deve garantire al consumatore e le prestazioni ragionevolmente attendibili da un’autovettura dal costo di oltre € 20.000. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l’intervento di sostituzione del pezzo da parte del venditore fosse circostanza di per sé sufficiente ad escludere la lieve entità del difetto del bene compravenduto, aprendo così la strada al rimedio della risoluzione del contratto.
Ricorreva in Cassazione il venditore, facendo appello alla disciplina di cui all’art. 1519 quater c.c. – successivamente abrogata e poi recepita all’art. 130 del codice del consumo – secondo cui un “difetto di conformità di lieve entità – per cui non è stato possibile o eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o sostituzione – non dà diritto alla risoluzione del contratto”.
Nel decidere sul ricorso, la Corte di legittimità ne approfitta per una ricognizione sui diritti dei consumatori in caso di prodotti difettosi.
In particolare, a norma dell’art. 130 del D. Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (comma 1). In caso di difetto, dunque, il consumatore ha diritto ad ottenere, senza spese, la riparazione o la sostituzione del bene ovvero, in subordine, un’adeguata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (comma 2).
Per quanto concerne tale ultimo rimedio, la risoluzione è consentita solamente (i) se la riparazione o la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; (ii) se il venditore non ha riparato il bene entro un congruo termine; (iii) se la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuata abbiano recato pregiudizi al consumatore (comma 7).
La risoluzione è tuttavia esclusa in caso di difetto di lieve entità, per cui sia impossibile o eccessivamente oneroso esperire il rimedio della sostituzione o riparazione (comma 10).
Ciò premesso, la Cassazione afferma che quando riparazione e sostituzione sono possibili e non eccessivamente onerose è sempre possibile per il consumatore ottenere la risoluzione del contratto – anche in caso di difetto di lieve entità – se:
- sostituzione e riparazione pur tentate dal venditore non hanno portato – come nel caso in esame – alla conformità del bene;
- sostituzione e riparazione non sono avvenute entro un termine “congruo”;
- sostituzione e riparazione hanno arrecato al consumatore un notevole inconveniente.
Quindi, nel caso di specie, la Cassazione rigetta il ricorso, confermando la risoluzione del contratto: la sostituzione/riparazione infruttuosa (così come quella ritardata o quella eccessivamente onerosa per il consumatore) apre di per sé la porta allo scioglimento del contratto, a prescindere da ogni indagine sull’entità del difetto del bene compravenduto.