Prova dell’intervenuta modifica del contratto assicurativo: è sufficiente lo scambio di e-mail intercorso con la Comp...
Una recentissima sentenza della Corte d’Appello di Milano ha affrontato un tema rilevante ed attuale, ovverosia se ai fini della prova dell’intervenuta modifica della polizza assicurativa possa sempre ritenersi sufficiente l’accordo raggiunto tra le parti con un semplice scambio di e-mail.
La vicenda trae origine dal furto di un’ingente quantità di prodotti farmaceutici subito da un vettore durante un servizio di trasporto.
A seguito di tale evento, in virtù di una polizza danni sulle merci trasportate il vettore chiedeva il pagamento dell’indennizzo al proprio assicuratore, il quale tuttavia lo rifiutava, asserendo che nelle condizioni di polizza vi fosse un’espressa esclusione della garanzia proprio in relazione ai “trasporti di prodotti farmaceutici”.
Il vettore agiva quindi in giudizio nei confronti dell’assicuratore, eccependo l’intervenuta estensione della polizza originaria anche al trasporto di medicinali in forza di un accordo concluso con uno scambio di e-mail tra il proprio broker (munito di apposito mandato) e un dipendente della Compagnia.
Costituitasi in giudizio, la Compagnia chiedeva il rigetto della domanda attorea, evidenziando l’assenza di idonea prova circa l’intervenuta modifica della polizza originaria.
Questo, sul presupposto che il contratto di assicurazione – e quindi anche le successive modifiche – deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.) e una simile prova non può ritenersi raggiunta semplicemente sulla base della comunicazione e-mail depositata in giudizio dall’attrice.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano, ritenendo infondata tale eccezione, accoglieva la domanda dell’assicurata e condannava la Compagnia al pagamento dell’indennizzo.
Tornata sulla vicenda, la Corte d’Appello di Milano ha chiarito in quali circostanze l’accordo intercorso tra le parti a mezzo e-mail risulti effettivamente idoneo ai fini probatori di cui all’art. 1888 c.c.
Nel dettaglio, la Corte ha precisato che la corrispondenza e-mail ha valore di piena prova solo in assenza di contestazione avversaria; laddove, invece, tale contestazione vi sia stata (come accaduto nel caso di specie), essa non può avere il valore di scrittura privata e, pertanto, risulta inidonea a provare per iscritto l’esistenza del contratto o una sua successiva modifica.
Questo, in quanto l’indirizzo e-mail non può essere riferito con certezza al suo autore, a differenza di quanto avviene con la PEC che ha valore di piena prova con riguardo sia al contenuto sia all’identità del mittente e del destinatario. Ad avviso della Corte, infatti: “l’indirizzo e-mail di provenienza non consente di stabilire in modo sufficientemente tranquillante che a spedirle sia stato davvero il titolare del relativo account e non un’altra persona”.
Nella vicenda in esame, la Corte di Appello di Milano, atteso che l’assicurata non era stata in grado di dimostrare con prova scritta l’intervenuta estensione della garanzia, ha, pertanto, riformato la sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado, rigettando la pretesa indennitaria avanzata dall’attrice.
Dalla pronuncia in commento si evince che laddove tra le parti vi sia l’esigenza di modificare il contenuto della polizza originaria facendo ricorso alle modalità telematiche (come avviene sempre più spesso, alla luce delle limitazioni imposte dalla normativa anti-Covid), è preferibile che l’accordo sia raggiunto via PEC oppure in forza di un documento informatico accompagnato da firma elettronica digitale, altrimenti si rischia di incontrare delle difficoltà nel fornire la prova in giudizio dell’intervenuta modifica dell’assetto contrattuale in caso di contestazione avversaria.