Pubblicato fra le polemiche .. il nuovo Regolamento Federale degli Agenti Sportivi

Il mondo degli agenti sportivi sta vivendo un momento del tutto particolare, ciò anche in considerazione del fatto che la FIGC ha emanato un apposito Regolamento Federale degli Agenti Sportivi che introduce obblighi stringenti, sanzioni e nuove regole di ingaggio. Tra questi, particolare attenzione per le previsioni in tema di agenti domiciliatari, conflitti di interesse, divieti di accaparramento della clientela e nuove tutele per le calciatrici.
Il regolamento ha già acceso durissime polemiche tra le principali associazioni di categoria, pronte a dare battaglia anche in tribunale.
Con Comunicato Ufficiale n. 255/A del 23.04.2025 la FIGC ha approvato e pubblicato il Regolamento FIGC Agenti Sportivi, prevedendo per tali figure anche una dettagliata regolamentazione disciplinare. Il Regolamento si applica a tutti gli iscritti al Registro federale degli agenti sportivi istituito presso la FIGC.
L’iscrizione al Registro Federale (oltre che al Registro nazionale) è condizione per l’esercizio dell’attività di agente sportivo in Italia. L’eventuale svolgimento dell’attività da parte di chi non sia iscritto comporta, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione), la nullità degli stessi incarichi ottenuti.
Fra gli obblighi dell’agente sportivo, oltre a quello di evitare situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, vi è quello di osservare nello svolgimento dell’attività tutte le norme di legge ed i regolamenti sportivi, posti a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali venga in possesso e di curare la propria formazione professionale, frequentando i corsi e le attività organizzati dalle FIGC o da soggetti terzi comunque preposti alla formazione.
Ai sensi del Regolamento, l’agente sportivo, nel fornire le informazioni circa la propria attività (attraverso qualunque canale di comunicazione e di pubblicità) deve osservare il dovere di trasparenza, verità e correttezza ed è tenuto a non divulgare informazioni equivoche, ingannevoli, denigratore, suggestive, estranee alla attività professionale.
L’agente sportivo è sottoposto al potere disciplinare esercitato dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, la quale può comminare provvedimenti disciplinari e sanzionatori (che vanno dalla semplice censura, all’irrogazione di sanzioni pecuniarie fino a 10.000 euro, ed alla sospensione dell’attività per periodi fino a 36 mesi).
Il Regolamento prevede che l’agente sportivo o la società di cui è socio, non possa svolgere trattative o stipulare contratti di mandato in conflitto di interessi con il proprio cliente. Configura ipotesi di conflitto di interessi, a titolo esemplificativo, quella in cui la trattativa (finalizzata ad un trasferimento o ad un prestito di giocatore) sia svolta con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi.
Si configurano ulteriori situazioni di conflitto, ad esempio laddove l’agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento medesimo.
Viene prevista la fattispecie (illecita) dell’accaparramento di clientela: l’agente sportivo non può entrare in relazione con calciatori legati da un rapporto contrattuale con altro agente sportivo al fine di indurlo a risolvere anticipatamente il contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.
Inoltre, l’agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o terzi provvigioni o altri compensi o omaggi in cambio della presentazione di un calciatore o di una società sportiva, o per l’ottenimento di un mandato.
Tra le principali novità si segnala (sub art. 23) la nuova definizione di “agente sportivo domiciliato”, indicato come “il soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della FIFA, nel cui Registro risulti regolarmente iscritto”.
In forza del Regolamento, un soggetto munito di licenza FIFA e iscritto nella FIFA Agents Directory (ovvero l’albo professionale tenuto dalla FIFA), potrà eleggere domicilio presso un agente sportivo in possesso del titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto presso i registri italiani.
Il ricorso all’istituto della “domiciliazione” determina l’obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all’agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell’accordo di collaborazione professionale. Rimane ferma la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall’agente sportivo domiciliato e l’obbligo in capo all’agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell’ambito del mandato, fermo restando che quest’ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell’agente sportivo domiciliato.
Ulteriore novità di rilievo concerne l’espressa possibilità per gli agenti sportivi di assistere calciatrici professioniste (art. 21), contrariamente alla precedente formulazione, viene previsto infatti che “un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore/di una calciatrice ”.
Infine, in linea con quanto sancito dalla regolamentazione FIFA, vengono vietate, anche in Italia, le clausole che limitano o penalizzano la capacità di un calciatore (o calciatrice) di concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo.
Dal Regolamento hanno immediatamente preso le distanze le associazioni degli agenti italiani (AIACS, Assoagenti, IAFA) che hanno denunciato, con comunicati stampa e pubblicazioni all’interno dei principali quotidiani sportivi, i contrasti e le difformità del documento rispetto alle “previsioni nazionali e comunitarie in materia di professioni regolamentate” e confermato la loro volontà di dare corso ad una vera e propria battaglia (anche giudiziaria) nei confronti della FIGC.