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Pubblicazione del portfolio clienti: un dipendente può vantare come propri i clienti che ha curato per conto del datore...

La condotta di ‘appropriazione di pregi’, contemplata dall’art. 2598, comma 1, n. 2 c.c., è integrata dal vanto operato da un imprenditore circa le caratteristiche della propria impresa, mutuate da quelle di un altro imprenditore, tutte le volte in cui detto vanto abbia l’attitudine di fare indebitamente acquisire al primo meriti non posseduti, realizzando una concorrenza sleale per c.d. agganciamento, quale atto illecito di mero pericolo: tale situazione si verifica allorché un’agenzia pubblicitaria, con la quale pur abbia iniziato a collaborare un soggetto che aveva realizzato campagne pubblicitarie per un’altra impresa, vanti sul proprio sito Internet il carnet di clienti di quest’ultima, lasciando intendere di avere curato essa stessa le precedenti campagne pubblicitarie”.

Con questo principio di diritto, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 19954 del 13/07/2021) ha accolto il ricorso proposto da un’agenzia pubblicitaria che si era vista negare la tutela sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello di Firenze nei confronti di una società concorrente che aveva pubblicato sul proprio sito internet aziendale i nomi di numerosi clienti che erano, invece, riferibili all’attrice / ricorrente.

La Corte d’Appello aveva infatti escluso che la condotta contestata integrasse un atto di concorrenza sleale dato che i nomi dei clienti non configuravano un “pregio” ma meri elementi storici del livello imprenditoriale raggiunto, nonché atteso che la pubblicazione del portfolio clienti era giustificato dall’avvio di una collaborazione con il soggetto che aveva direttamente curato quei clienti nel corso della precedente esperienza lavorativa. Pertanto, la Corte territoriale aveva concluso che vi fosse buona fede della convenuta nell’aver indicato quei clienti sul proprio sito, posto che l’instaurazione del rapporto di collaborazione con il consulente rendeva di fatto veritiera e legittima tale indicazione.

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione ricordando che la condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ricorre quando un imprenditore “in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi […] non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori”. Nello specifico, il divieto di appropriazione di pregi intende impedire non propriamente l’inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto o di un’impresa ma, ancor prima, “la decettività del riferimento, il quale suggestivamente mutui, da un’esperienza che il consumatore ha fatto con riguardo ad altro prodotto o ad altra impresa, un risultato positivo che, invece, il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto o impresa”. L’imprenditore concorrente si appropria dunque di pregi altrui se ed in quanto operi “in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. autoattribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all’altrui impresa”.

Sulla base di tali principi, la Corte ha osservato come l’avere un imprenditore vantato un carnet di clienti con i quali non abbia in passato intrattenuto rapporti professionali, lasciando intendere di avere curato per essi varie campagne pubblicitarie, integri certamente l’illecito sopra descritto, in quanto detto vanto ha l’attitudine di fare indebitamente acquisire meriti non posseduti.

Non consente invece di scusare tale comportamento il fatto che il professionista la cui prestazione d’opera aveva contribuito alla realizzazione delle passate campagne pubblicitarie sia passato nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale del nuovo soggetto imputato dell’atto di concorrenza sleale. Per operare con modalità lecite, quest’ultimo avrebbe infatti dovuto espressamente chiarire di aver avviato una collaborazione con il soggetto che “in passato” era stato autore di quelle campagne pubblicitarie.

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per una nuova valutazione del materiale istruttorio ed il conseguente provvedimento sulle domande di merito.

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210713/snciv@s10@a2021@n19954@tO.clean.pdf

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