Pubblicazione di sentenze e protezione dei dati personali: per la Cassazione prevale il diritto alla riservatezza
Con sentenza n. 10510/2016, la Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di trattamento di dati sensibili, è illecita la pubblicazione su un sito internet liberamente accessibile al pubblico di un provvedimento giurisdizionale indicante lo stato di salute del ricorrente pur in assenza di un’espressa istanza in tal senso formulata dall’interessato ex art. 52 del Codice Privacy.
La Suprema Corte, cassando la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, ha disposto la non pubblicazione dei dati dell’interessato all’interno del provvedimento di primo grado sulla base di quanto previsto dall’art. 22 del Codice Privacy e dalle “Linee guida del Garante Privacy sul trattamento dei dati personali nella riproduzione dei provvedimenti giurisdizionali”, i quali prevedono, rispettivamente, che i dati inerenti lo stato di salute non possono essere in alcun modo diffusi e che la salvaguardia del diritto alla riservatezza degli interessati attraverso l’oscuramento delle loro generalità non pregiudica la finalità di informazione giuridica.