Punibilità esclusa per i delitti di dichiarazione fraudolenta, ma solo nel caso di regolarizzazione “spontanea”
Le ultime modifiche apportate all’art. 39 D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) con la Legge di Conversione in discussione al Senato in questi giorni, estendono la causa di non punibilità già prevista per i delitti di omessa e infedele dichiarazione dall’art. 13 co. 2, D.Lgs. 74/2000 anche ai reati di dichiarazione fraudolenta meditante utilizzo di fatture false oppure mediante altri artifici (artt. 2 e 3). Per tutti i reati citati, tuttavia, tale causa di non punibilità è circoscritta alle regolarizzazioni “spontanee”, cioè realizzate prima della conoscenza, in capo all’autore del reato, di accessi o verifiche o accertamenti amministrativi ovvero di procedimenti penali.
Una siffatta limitazione temporale e conoscitiva, come già rilevato dall’Ufficio del Massimario della Cassazione nel 2015 all’alba della riforma che introduceva tale possibilità per i reati di infedele o omessa dichiarazione, comporterà quasi certamente la sostanziale inapplicabilità di tale meccanismo premiale, considerata la difficoltà di ipotizzare ravvedimenti non “indotti”. Ciò pare peraltro avvalorato dal fatto che sino ad oggi l’Amministrazione Finanziaria ha escluso la possibilità di ravvedimento per tali tipologie di violazioni connotate ex lege da fraudolenza e dolo (posizione da ultimo ribadita nel corso di Telefisco 2018). Insomma, nell’ambito di una riforma particolarmente afflittiva per il contribuente e per le imprese, l’estensione della predetta causa di non punibilità anche ai reati dichiarativi più gravi, in via astratta da salutare con estrema positività, rischia di risolversi in un bluff.