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Opzioni put e call e Patto Leonino: nuova pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla controversa applicazione del cosiddetto Divieto di Patto Leonino, il principio sancito dall’art. 2265 del codice civile, ai sensi del quale è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Tale principio è estremamente rilevante in tutti i patti parasociali, e in particolare nel settore del venture capital.

In questo specifico caso, una società ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione una sentenza della Corte d’Appello, sostenendo che la clausola contenuta in un contratto di permuta azionaria, con la quale un socio indennizzava l’altro nel caso in cui il valore delle azioni trasferite fosse stato inferiore alla soglia concordata ad una certa data di riferimento, violasse il principio dell’articolo 2265 del codice civile e che fosse, pertanto, nulla.

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha analizzato la validità di un patto parasociale che, attraverso una clausola di opzione di vendita (put option), consente di garantire ai soci la remunerazione del valore delle loro azioni a un prezzo predeterminato, ritenendolo valido e meritevole di tutela. Tale accordo, infatti, non si limita a una mera garanzia “assoluta e costante” di redditività delle azioni del beneficiario dell’opzione, ma costituisce una possibile garanzia nell’ambito di un contratto di permuta azionaria.

Successivamente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già consolidato, secondo il quale la caratteristica principale del Patto Leonino riguarda lo “stravolgimento” del ruolo del socio per effetto della stipula del patto, il quale deve essere totale, cioè deve comportare una completa alterazione della struttura societaria, e costante, ossia l’effetto di tale alterazione deve essere irreversibile e non deve concretarsi in un’alterazione transitoria dei diritti patrimoniali del socio.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo che la clausola oggetto della controversia non costituisse una violazione del Divieto di Patto Leonino.

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