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Quando il contratto di sub-licenza scade

 

Quando il contratto di sub-licenza scade. Le foto coperte dal diritto d’autore sul web: il confine tra l’utilizzo lecito e illecito

Il 22 gennaio 2014, la Corte di Appello di Torino si è pronunciata in merito ai limiti di utilizzo del materiale fotografico oltre il termine di scadenza del contratto di sub-licenza. 

Il caso vede come soggetti coinvolti LaPresse S.p.A. e Cromografica Roma S.r.l. (“LaPresse” e “Cromografica”) in merito allo sfruttamento sul web da parte di quest’ultima di alcune fotografie coperte dal diritto d’autore e ottenute in sub-licenza da LaPresse per un lasso di tempo temporaneo e ben definito. 

Tale pronuncia segue lo stesso orientamento di un precedente provvedimento emesso dal Tribunale di Torino, l’11 maggio 2012, in relazione ad un caso del tutto analogo e avente quale parte attrice sempre l’agenzia fotografica LaPresse.

Quanto al merito, nei due provvedimenti in analisi, gli organi giudicanti hanno innanzitutto provveduto a qualificare il contratto di sub-licenza come quel particolare tipo di negozio giuridico in cui una parte concede ad un’altra, dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare, esclusivamente con le modalità, alle condizioni e nei limiti previsti nel contratto, un determinato bene (l’opera fotografica nel caso specifico). 

Svolta tale necessaria premessa, tali organi giudicanti chiariscono che quando la licenza / sub-licenza d’uso di opere fotografiche / fotografie viene utilizzata per la pubblicazione di contenuti on line, alla scadenza del contratto, il licenziatario può continuare ad utilizzare tali opere solo nell’ambito di pagine statiche, ossia in sezioni del sito per cui il titolare si limita a svolgere attività di “mero mantenimento”.

Alla scadenza del contratto di licenza/sub-licenza, quindi, si avrà violazione dei diritti del licenziante tutte le volte in cui l’opera licenziata sarà utilizzata dal licenziatario per fini economici.

A tal riguardo, tali autorità hanno ritenuto che si sia in presenza di  sfruttamento economico tutte le volte in cui un’opera viene utilizzata in pagine dinamiche di un sito internet, ossia in contenuti in cui siano presenti banner pubblicitari o qualsivoglia altro elemento idoneo a portare guadagno al titolare del sito web poiché tale ipotesi rappresenterebbe uno sfruttamento commerciale attuale della foto. 

Al contrario, una pagina statica non determina un utilizzo illecito ed è utilizzabile senza bisogno di eliminare le foto e/o i contenuti in essa presenti, in quanto non è più idonea a generare profitto per il titolare del sito. 

Un ulteriore elemento meritevole di essere sottolineato in questa sede è l’infondatezza della argomentazione utilizzata dalle convenute, secondo cui il continuato utilizzo di una fotografia, oggetto di un contratto di sub-licenza, sarebbe lecito quando tale immagine è rinvenibile anche nel web e/o risulterebbe tra i risultati di indagini condotte su motori di ricerca come Google. 

Sul punto, il Tribunale e la Corte di Appello di Torino hanno evidenziato l’irrilevanza di tale circostanza ai casi di specie, precisando come il nostro legislatore, ex art. 70, co. 1-bis della Legge 633/1941, consenta la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate solo in ipotesi circoscritte e, precisamente, “per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”. 

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