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Il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia: nuovi obblighi contrattuali e di due diligence per gli operat...

Il quattordicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia adottato il 24 giugno 2024 contiene numerose previsioni che hanno l’obiettivo di colpire ulteriormente la capacità bellica della Russia, prendendo di mira settori ad alto valore dell’economia russa e rendendo più difficile eludere le sanzioni UE.

Tra le numerose novità vi sono diverse misure volte a rafforzare la lotta contro il raggiro delle sanzioni, che hanno introdotto nuove e rilevanti obbligazioni per le imprese europee e, conseguentemente, nuove ipotesi di responsabilità per violazione delle sanzioni.

Novità relative all’applicazione della clausola “No Russia”

Con il dodicesimo pacchetto del dicembre 2023, gli operatori europei sono stati chiamati ad includere nei contratti di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati prodotti sensibili con controparti di Paesi terzi (diversi dalla Russia e dai Paesi “partner[1]) una clausola contrattuale che preveda l’espresso divieto di riesportazione in Russia o per un uso in Russia.

La Commissione ha aggiornato le proprie faq – da ultimo il 15 luglio 2024 – chiarendo alcuni aspetti operativi della norma (ad esempio, è stato precisato che le imprese europee dovranno dare esecuzione a tale obbligo prima della consegna dei prodotti) e fornendo un modello di clausola di “no re-export to Russia”.

Con il quattordicesimo pacchetto sono stati aggiunti alcuni macchinari tra quelli per cui è previsto l’obbligo di inclusione della clausola.

Inoltre, la portata dell’obbligo è stata ulteriormente chiarita, precisando come la clausola non dovrà applicarsi:

  • ad alcuni macchinari inseriti nell’elenco dei beni e tecnologie comuni ad alta priorità;
  • all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 10 gennaio 2025 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore;
  • ai contratti conclusi con un’autorità pubblica in un paese terzo o un’organizzazione internazionale, posto il requisito di notifica alle competenti autorità nazionali entro due settimane dalla conclusione.

Le nuove norme hanno poi introdotto un’ipotesi obbligatoria di clausola “No Russia”, riferita a diritti di proprietà intellettuale e segreti commerciali aventi ad oggetto i beni e tecnologie comuni ad alta priorità (allegato XL). Il nuovo obbligo riguarderà quindi i contratti di concessione in licenza o qualsiasi altro contratto che determini il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali.

Gli operatori dell’UE dovranno vietare alle controparti extra-UE di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali o altre informazioni per prodotti comuni ad alta priorità destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione verso la Russia o all’utilizzo in Russia.

Da segnalare inoltre che è stato aggiornato anche il regolamento che prevede sanzioni alla Bielorussia, che ora prevede l’obbligo di inserire una “no-Belarus” clause nei contratti di fornitura di beni sensibili.

Da un punto di vista operativo, sarà necessario prestare attenzione all’attuazione di tali obblighi.

La prassi che si sta sviluppando in questi mesi è quella di far sottoscrivere ai compratori dichiarazioni separate al contratto di vendita/fornitura o, in alternativa, l’inclusione della clausola nelle condizioni generali di vendita. In quest’ultimo caso bisognerà tuttavia prestare attenzione ai casi in cui il compratore imponga l’applicazione delle proprie condizioni generali d’acquisto, facendo venir meno quindi l’efficacia delle condizioni di vendita.

Ci pare evidente la tendenza all’espansione degli obblighi degli operatori economici, i quali sono sempre più vincolati nella gestione dei rapporti commerciali dalla normativa sanzionatoria, che va ad integrare forzosamente il contenuto degli accordi contrattuali. L’Unione europea pare quindi voler utilizzare gli operatori economici europei e i loro rapporti commerciali come strumento per estendere indirettamente l’applicazione delle sanzioni a soggetti terzi che non sarebbero dalle stesse vincolati.

La tendenza espansiva va ravvisata anche nell’indicazione della possibilità di introdurre in futuro l’obbligo per le controllanti europee di imporre alle controllate l’uso della clausola “No Russia”. Si tratta tuttavia di una misura la cui adozione non è ancora prospettata come certa, ma verrà invece valutata sulla base dei risultati dell’introduzione – ancora recente – della clausola “No Russia”, risultati che la Commissione si ripromette di valutare con particolare attenzione.

Nuovi obblighi di due diligence relativi ai prodotti comuni ad alta priorità

Gli operatori che commerciano prodotti comuni ad alta priorità dovranno, a decorrere dal 26 dicembre 2024:

  • documentare e tenere aggiornate le valutazioni dei rischi relativi alle esportazioni verso o per l’uso in Russia;
  • implementare politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire i rischi di esportazione verso o per l’uso in Russia;
  • garantire che le suddette misure siano attuate nelle succursali extra-UE che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità, a meno che, per motivi non imputabili all’operatore UE, questi non sia in grado di esercitare un controllo sulla filiale extra-UE.

Tali obblighi sono in ogni caso mitigati dall’indicazione per cui le misure adottate dagli operatori europei devono essere proporzionali alle loro dimensioni e alla natura dell’attività dell’impresa.

Anche questa nuova norma rappresenta un’espansione dell’attività di due diligence delle imprese europee, alle quali si chiede un controllo inedito nell’attività delle proprie controllate, indicativo del cambiamento paradigmatico nella normativa di settore.

Obblighi di due diligence per le società europee con controllate estere

Il nuovo pacchetto sanzioni stabilisce che gli operatori europei hanno un obbligo di “adoperarsi al massimo” (undertake their best efforts) per assicurarsi che qualsiasi soggetto che controllano o di cui sono proprietari al di fuori dell’Unione europea (compresa la Russia) non partecipi ad attività vietate dal Regolamento.

Tale norma introduce un cambiamento importante nei principi che governano il regime delle sanzioni europee in quanto riducono – almeno in parte – il principio di non extraterritorialità introducendo specifici obblighi per le società controllanti.

Posto che l’obiettivo è evitare la compromissione delle misure restrittive del Regolamento, gli operatori dovranno adottare tutte le misure appropriate e necessarie, inclusi controlli e procedure per mitigare e gestire efficacemente i rischi, tenendo conto di fattori inerenti alla controllata quali il luogo di stabilimento, il settore in cui opera e il tipo di attività.

Vengono quindi sostanzialmente introdotti obblighi di due diligence dai quali può derivare una responsabilità degli operatori europei per attività della controllata, purché sussistano le due condizioni della contrarietà delle attività alla normativa europea e della negligenza o omissione nell’adottare le misure ragionevoli e necessarie individuate dai considerando regolamentari.

Quanto all’effettiva ampiezza e portata di tali obblighi, sarà necessario attendere chiarimenti dalla Commissione, posto che l’unico limite normativo attualmente previsto è quello delle azioni “realizzabili” per l’operatore in ragione delle sue dimensioni e natura e di circostanze fattuali, quali l’effettivo grado di controllo esercitabile.

Conclusioni

Le novità legislative impongono nuovi e significativi obblighi per le imprese europee.

L’attività di compliance dovrà estendersi alle società controllate, dovranno pertanto essere introdotte linee guida, procedure e controlli interni basati su una valutazione del livello di rischio delle attività delle controllate.

Le indicazioni normative suggeriscono peraltro che gli obblighi delle controllanti europee possano aumentare ed espandersi in futuro.

Ciò premesso, è comunque da escludersi che le società europee controllanti possano ritenersi responsabili in ogni caso in cui una controllata violi la normativa europea, dovendo al contrario guardare a tutte le circostanze fattuali per verificare se vi sia stata un’effettiva violazione degli obblighi di due diligence.

Per quanto riguarda invece le modifiche relative alla clausola “no Russia”, il nuovo pacchetto legislativo ha chiarito ambiti di applicazione ed eccezioni. L’estensione ai diritti di proprietà intellettuale e ai segreti commerciali implica per gli operatori europei nuovi obblighi che avranno potenzialmente impatto operativo su tutte le attività di negoziazione contrattuale.

[1] Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e – aggiunti dal quattordicesimo pacchetto – anche Liechtenstein e Islanda.

 

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