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Realizzazione di filmati pubblicitari su commissione e diritto alla paternità

Il committente di un video pubblicitario di una certa durata non può rimuovere il nome inserito dall’autore in coda al filmato senza il suo consenso. È quanto stabilito dal Tribunale di Milano in una recente sentenza, respingendo l’eccezione della convenuta secondo cui i tempi ridottissimi del filmato e la sua funzione pubblicitaria avallavano un uso negoziale di non menzione dell’autore. Nella stessa occasione, il Tribunale si è anche pronunciato in merito alla cessione dei diritti d’autore nelle opere create su commissione, confermando l’orientamento già espresso in giurisprudenza e ritenendo che, in mancanza di un’espressa pattuizione tra le parti, il committente acquista solo le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto.

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