Reato di sottrazione fraudolenta anche in assenza di riscossione in atto
La terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 7394/17, pubblicata il 16 febbraio 2017, ha statuito che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, è configurabile anche in mancanza di una procedura di riscossione effettivamente in atto. Ai fini del perfezionamento del reato, infatti, è sufficiente che l’atto simulato di alienazione o gli atti fraudolenti sui beni siano utili a impedire “il soddisfacimento totale o parziale del fisco”. Ciò in quanto nella previsione vigente il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto.