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Recenti novità in materia di appalto: introduzione della patente a punti, integrazioni alla disciplina della congruità...

Patente a punti

Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, dovranno essere in possesso di una patente a punti (o a crediti).

Questa una delle principali novità in materia di appalto introdotte dall’articolo 29, comma 19, D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024 (cd. “Decreto PNRR 4”), il quale ha sostituito, tra le altre, l’articolo 27 del D. Lgs. 81/2008.

La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti previsti dalla norma in esame ed il possesso di tali requisiti sarà autocertificato secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000. Si precisa che, in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, la patente sarà revocata e sarà possibile chiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

La nuova formulazione dell’articolo 27 del D. Lgs. 81/2008 chiarisce che, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività cantieristiche, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consentirà alle imprese ed ai lavoratori autonomi di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Si è ancora in attesa del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in cui dovranno essere individuati:

  1. le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima;
  2. i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione in caso di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale;
  3. i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati

In attesa del perfezionamento dell’iter di approvazione, il Ministero ha pubblicato delle slide esplicative delle nuove misure, disponibili al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/Patente-a-crediti-lo-schema-del-decreto-attuativo.

Il punteggio della patente subirà le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al D. Lgs. 81/2008. Il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso, sarà consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 81/2008.

In mancanza della patente si applicherà una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a Euro 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi. Le stesse sanzioni si applicheranno alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Si segnala, infine, che il Decreto PNRR 4 ha modificato anche gli articoli 90, comma 9, e 157, comma 1, lettera (c) del D. Lgs. 81/2008, prevedendo alla lettera b-bis del comma 9 dell’art. 90 un onere di verifica in capo al committente o al responsabile dei lavori circa “il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA” e al comma 1 lettera (c) dell’art. 157 sanzioni pecuniarie in caso di violazione “degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo”.

 

Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera

Gli obblighi di congruità della manodopera sono stati introdotti nel 2021.

I commi da 10 a 12 dell’articolo 29 del Decreto PNRR 4, come ulteriormente modificati dal D.L. 60/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 95/2024 (cd. “Decreto Coesione”), hanno ulteriormente arricchito il quadro normativo, prevedendo che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. 143 del 2021.

Per quanto concerne gli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’onere di verifica trova applicazione per tutti gli appalti pubblici, indipendentemente dal loro valore complessivo.

In relazione agli appalti privati, invece, la suddetta verifica dovrà avere luogo solo per i contratti di valore complessivo pari o superiore a Euro 70.000. In tali casi, il versamento del saldo finale da parte del committente dovrà essere subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità.

Novità assoluta del recente intervento del legislatore è l’introduzione di sanzioni amministrative da Euro 1.000 ad Euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.

Le suddette disposizioni di legge, come da ultimo modificate, sono in vigore dal 7 luglio 2024.

 

Modifiche all’articolo 29 del D. Lgs. 276/2003

Infine, si segnala che, l’articolo 29, comma 2, del Decreto PNRR 4 ha modificato l’articolo 29 del D. Lgs. 276/2003 (cd. “Riforma Biagi”), introducendo il comma 1-bis, nel quale si legge quanto segue: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.

Inoltre, il legislatore ha altresì aggiunto il seguente periodo al comma 2 del succitato articolo 29 della Riforma Biagi, ossia il comma relativo alla responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro, l’appaltatore e ciascuno degli eventuali subappaltatori: “Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2 (somministrazione da parte di soggetti non autorizzati), nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis (appalti e distacchi privi dei requisiti)”.

Il Decreto PNRR 4 (articolo 29, comma 4) è intervenuto altresì in ordine al regime sanzionatorio di cui all’articolo 18 della Riforma Biagi, prevedendo sanzioni anche di carattere penale.

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