Regolamento UE sul geoblocking: dal 3 dicembre 2018 stop al geoblocking e alle altre forme di discriminazione nel commer...
di Chiara Agostini e Giacomo Pataracchia
Qual è l’obbiettivo del Regolamento sul geo-blocking?
L’obbiettivo del Regolamento (UE) n. 2018/302 sul geo-blocking (di seguito, “Regolamento”), entrato in vigore lo scorso 22 marzo e con applicazione prevista a decorrere dal prossimo 3 dicembre, è contribuire al buon funzionamento del mercato dell’Unione Europea vietando i blocchi geografici ingiustificati (cd. “geo-blocking”) e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti.
A chi si applica?
Il Regolamento si applica a tutti i professionisti che offrono beni o servizi ai clienti (consumatori o imprese che ricevono un servizio o acquistano un bene al fine esclusivo dell’uso finale) nell’Unione europea, indipendentemente dal fatto che il professionista sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo.
Il Regolamento è circoscritto alle sole transazioni transfrontaliere, pertanto non si applica a situazioni puramente interne nelle quali tutti gli elementi della transazione sono limitati ad un solo Stato membro.
Quali sono i servizi esclusivi dall’ambito di applicazione del Regolamento?
Non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento:
- i servizi che sono esclusi anche dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, quali ad esempio i servizi finanziari, di trasporto, audiovisivi, sanitari, sociali ecc.;
- i servizi la cui principale caratteristica consiste nel fornire l’accesso e permettere l’uso di contenuti tutelati dal diritto d’autore (ad es. servizi musicali in streaming, libri elettronici, software e giochi online), compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d’autore.
Quali sono i divieti di discriminazione sanciti dal nuovo Regolamento?
I divieti di discriminazione sanciti dal regolamento hanno ad oggetti i seguenti aspetti:
- Accesso alle interfacce online (ex art. 3). Viene sancito il divieto di bloccare o limitare, attraverso l’uso di strumenti tecnologici o in altro modo, l’accesso alle interfacce online (siti web, applicazioni) per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. È inoltre vietato, per gli stessi motivi, il reindirizzamento automatico del cliente a una diversa versione dell’interfaccia online, salvo che il cliente vi abbia esplicitamente consentito. Una deroga è prevista nei casi in cui la limitazione dell’accesso o il reindirizzamento siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell’Unione Europea o dal diritto nazionale degli Stati membri.
- Accesso a beni o servizi (ex art. 4). È vietata l’applicazione di condizioni generali di accesso a beni o servizi differenziate per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o stabilimento del cliente nelle situazioni in cui il cliente intende:
- acquistar beni che gli sono consegnati in un luogo di uno Stato membro in cui il professionista ne propone la consegna o che il cliente provvede a ritirare presso un luogo concordato con il professionista;
- ricevere da un operatore, tramite mezzi elettronici, servizi diversi da quelli che consistono principalmente nel fornire l’accesso a opere tutelate dal diritto d’autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d’autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l’uso;
- ricevere da un operatore servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui l’operatore stesso svolge la propria attività.
- Non discriminazione negli strumenti e condizioni di pagamento (ex art. 5). È vietata l’applicazione, nell’ambito dei mezzi di pagamento accettati, di condizioni diverse a un’operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente, all’ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione Europea, se:
- l’operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria;
- i requisiti di autenticazione sono soddisfatti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366;
- le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.
Quali sono i compiti degli Stati membri e della Commissione Europea?
Il compito degli Stati membri è di individuare un organismo interno che vigili sull’adeguata ed efficace applicazione delle disposizioni del Regolamento e un organismo in grado di fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversie con un operatore derivanti dalla sua applicazione.
Alla Commissione Europea, invece, è affidato il compito di effettuare una valutazione sul Regolamento entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme. La valutazione prende in considerazione l’impatto complessivo del Regolamento sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero allo scopo di valutare l’ambito di applicazione del Regolamento e stabilire se estenderne l’ambito di applicazione anche in relazione a determinati servizi prestati per via elettronica che offrono contenuti protetti dal diritto d’autore.