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Responsabilità 231 dell’ente per infortunio sul lavoro ed assenza di modello organizzativo

Con la sentenza allegata il Tribunale di Milano ha stabilito che una società deve essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art. 25 septies comma 2 Dlvo 231/2001 nel caso di un infortunio sul lavoro della durata di giorni 53, qualora la stessa non abbia adottato alcun modello organizzativo, non siano stati ottemperati gli obblighi del datore di lavoro come impresa affidataria dei lavori all’interno di un capannone di altra società sussistendo tra appaltatore e committente un difetto di coordinamento che abbia causato le lesioni patite dall’infortunato.

Il Giudice ha stabilito altresì che occorre verificare in concreto se la condotta di violazione di norme cautelari sia idonea a costituire un vantaggio per l’ente sotto il profilo del risparmio di spese e di generico contenimento dei costi di gestione nonché di accelerazione del ciclo produttivo.

Il Tribunale ha condannato l’ente, a seguito di giudizio abbreviato, alla sanzione di € 21.500 non ritenendo applicabile la circostanza attenuante della riparazione prevista dall’art. 12 lett.a), sia per l’assenza del Modello anche al momento del giudizio, sia per la mancata riconducibilità del risarcimento del danno all’ente stesso (il risarcimento era stato effettuato dal committente dei lavori).

Tribunale di Milano, sez IX, 15/10/2015 (dep. 28/10/2015)

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