Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 estesa anche ai reati tributari
Il Senato della Repubblica, nella seduta del 17 dicembre scorso, ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. 1638 di conversione in legge del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Il provvedimento introduce nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquiesdecies che prevede la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla commissione dei reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).
Il provvedimento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote – aumentate di un terzo in caso di profitto di rilevante entità – e delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.