Responsabilità del detentore del manufatto in amianto o contenente amianto
Con sentenza n. 441 del 12/10/2015, il TAR Friuli Venezia-Giulia ha affermato, con riferimento a complessi industriali dimessi o ceduti nei quali vi sia la presenza di strutture contenenti amianto, che la sorveglianza imposta dalla legge e la pericolosità del materiale impongono al detentore di intervenire nel momento in cui vengono rilevate le problematiche di cui alla L. n. 257/1992 e relativo regolamento attuativo. Tale obbligo incombe anche sul curatore nell’ipotesi in cui l’impresa sia fallita.