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Riforma del Terzo settore – Novità interessanti anche per Trust e Fondazioni

Con l’approvazione della legge 104/2024, “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” sono state introdotte molte le novità interessanti anche per i trust e le fondazioni Onlus; degna di nota è sicuramente la modifica all’articolo 101 comma 8) del D.lgs. 117/17, che interviene su un tema che aveva destato particolare preoccupazione.

Un piccolo passo indietro.

Come noto, le organizzazioni ad oggi iscritte all’anagrafe unica delle Onlus, dovranno necessariamente “migrare” all’interno del Runts, pena la perdita della qualifica e la conseguente necessità di destinare il proprio patrimonio.

Tuttavia, non tutte le Onlus hanno la possibilità di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore, in quanto il menzionato decreto ha introdotto delle disposizioni ben precise per quanto attiene ai cd. “enti esclusi”.

In particolare, si tratta delle amministrazioni pubbliche, delle formazioni e delle associazioni politiche, dei sindacati, delle associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, delle associazioni di datori di lavoro, nonché di tutte le organizzazioni sottoposte a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

Alla luce delle nuove disposizioni, quindi, non solo ad una associazione di categoria, ad una formazione politica, ad una pubblica amministrazione è inibita la possibilità di acquisire la qualifica di ETS, ma anche agli enti soggetti ad un loro “controllo”. Di conseguenza le fondazioni – oltre alle associazioni, ai comitati, etc. – che dovessero trovarsi in questa condizione, anche se legittimamente presenti all’interno dell’anagrafe Onlus, non potranno dunque iscriversi al Runts.

Al netto delle ricadute fiscali legate alla perdita della qualifica, ciò avrebbe generato una conseguenza di certo non banale: l’obbligo di devolvere il patrimonio “incrementale” accumulato nel periodo di vigenza della qualifica Onlus. Una sanzione che tali soggetti avrebbero dovuto subire, pur senza aver in alcun modo modificato nel tempo il proprio assetto organizzativo o la propria mission.

Inoltre – per ragioni diverse, ma con esiti analoghi – con riferimento ai trust, una circolare ministeriale ha chiarito che “la non configurabilità di esso come ente, ne preclude la possibilità di essere ricompreso all’interno del Terzo settore”.

Fortunatamente, la nuova formulazione dell’articolo 101 del D.lgs. 117/17 offre ai menzionati soggetti una via d’uscita, in quanto il nuovo comma 8) prevede espressamente come per le fondazioni, le associazioni, etc. sottoposte a direzione, coordinamento e controllo da parte degli “enti esclusi”, e per i trust l’impossibilità di acquisire la qualifica di ETS e quindi, la conseguente perdita della qualifica Onlus, non comporta automaticamente la necessità di procedere con la liquidazione del patrimonio.

Ciò a condizione che gli statuti “prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività”.

Certamente una buona notizia per quegli enti impegnati nella realizzazione di attività di interesse generale, che potranno continuare a portare avanti le proprie iniziative nell’interesse della collettività, anche se fuori dal perimetro degli ETS.

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