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Update | Al via la Riforma Doganale Nazionale: importanti novità per le imprese

La Riforma Doganale Nazionale è stata avviata: nuove norme andranno a disciplinare le imprese nella loro attività con i mercati esteri.

La normativa vigente

La legge doganale nazionale disciplina gli scambi merci con Paesi extra-UE; il suo attuale nucleo, costituito dal Testo unico legge doganale -TULD dpr. n.43/73, Regio Decreto del 1865 e DL n.374/90, si presenta ormai lontano dalla realtà economica come da quella doganale che deve tentare di essere allineata alle esigenze dei traffici mondiali.

La disciplina nazionale presenta, inoltre, il grave problema di non essere spesso conforme alla prevalente normativa unionale, nata con l’unione doganale tra gli Stati membri nel 1968. I regolamenti UE in materia doganale hanno determinato continue implicite disapplicazioni delle disposizioni italiane a essi contrastanti. Il risultato è una attuale normativa nazionale farraginosa e spesso causa di giudizi da parte del contribuente per richiedere la disapplicazione da parte del giudice della norma italiana, in specie in ambito di sanzioni doganali foriere di una ampia casistica giurisprudenziale.

La riforma in arrivo

È da anni che si rendeva necessaria, dunque, una riforma dell’assetto normativo nazionale doganale. La riforma è stata ora avviata: il 26 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura un decreto di centoventidue articoli che andrà ad abrogare l’intero nucleo attualmente vigente.

La proposta, ora nel suo percorso normativo dinanzi alle commissioni parlamentari, si prefigge un allineamento alle prescrizioni UE. Oltre ai formali richiami, si rintraccia nelle singole disposizioni l’acquisizione di principi e di prescrizioni unionali.

Ciò è particolarmente evidente nel totale riassetto delle sanzioni doganali. Spesso origine di contenziosi giudiziari per la non rispondenza al principio di proporzionalità ribadito sia dalla normativa sia dalla giurisprudenza europee, gli importi sanzionatori sono ricondotti a valori più idonei: da 100 a 200 per cento dei diritti doganali dovuti ovvero da 80 a 150 per cento se la violazione riguarda un errore colpevole nell’indicazione in dichiarazione doganale di origine, valore, quantità e qualità nonché di ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti. Se gli errori colpiscono più singoli in un’unica dichiarazione doganale, la sanzione è prescritta per una sola volta. Riduzione a un terzo della sanzione o esenzione della stessa sono previste in specifici casi di diritti dovuti inferiori al 3% di quelli dichiarati e diritti complessivamente dichiarati pari o superiori a quelli complessivamente accertati.

Le violazioni sono collegate a due principali tipologie di omessa e infedele dichiarazione doganale, dove lo stato soggettivo del trasgressore, dolo o colpa, connota la natura delle violazioni in penale, integrando il reato di contrabbando, o amministrativa.

Con il contrabbando si matura la reclusione sino a 3 anni quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro cinquantamila e non superiore a euro centomila. La reclusione è estesa da 3 a 5 anni nei casi, tra l’altro, di falsa dichiarazione doganale o quando l’importo evaso supera i centomila euro.

La natura da amministrativa muta in penale, qualora la violazione sia aggravata dalle circostanze tipiche del contrabbando aggravato o se l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sia superiore a euro 10.000. Un rilievo lo merita la confisca, pena accessoria estesa anche nella forma per equivalente.

Nelle nuove disposizioni si nota una attenzione all’aspetto della verifica doganale in linea. È ampliato il ruolo della Guardia di Finanza nei controlli doganali, i quali potranno essere svolti in spazi doganali e non solo, anche in casi di controlli già eseguiti dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I controlli in via generale appaiono affidati anche all’iniziativa singola del funzionario, ciò anche per merci già verificate. In sede di accertamento, è stato eliminato un antico retaggio tipico dell’ambito doganale: la controversia doganale, che consente un contraddittorio tra l’impresa e l’autorità doganale ma nel suo organo sovra ordinato della direzione regionale competente.

Sembra giungere al traguardo dopo numerosi anni una semplificazione a favore dell’impresa: il SUDOCO, sportello unico doganale e dei controlli, che consente all’impresa di interfacciarsi con un’unica finestra amministrativa nella fase dello sdoganamento anche quando più amministrazioni sono coinvolte in tema, ad esempio, di licenze, certificati e autorizzazioni.

Nella fase di successiva all’accertamento doganale, nel rimanere l’operazione doganale oggetto di possibili ulteriori verifiche nei successivi tre anni o sette, in caso di condotte di natura penale, è rammentato il diritto al contradditorio endoprocedimentale con un termine per il contribuente di trenta giorni per esprimere osservazioni prima dell’assunzione di una decisione di rettifica definitiva.

Un particolare rilievo merita la neo introdotta abilitazione alla rappresentanza diretta. Sono disposizioni che riguardano l’operatore doganale, colui al quale una azienda può affidare l’incarico della sua assistenza nella fase dello sdoganamento. La rappresentanza diretta consente all’operatore di non rientrare nella solidarietà dell’obbligazione doganale con l’impresa. Il testo normativo declina particolari requisiti soggettivi per poter accedere a tale istituto. Sono requisiti ripresi dalla prassi, ma riformulati in termini più generali e con previsioni di sospensione e revoca dell’abilitazione con riferimento a inadempimenti doganali commessi. I requisiti sono presunti sussistere in alcune categorie di professionisti, quali i doganalisti, le imprese autorizzate AEO e i CAD-centri di assistenza doganale.

In conclusione, un testo, quello di cui al decreto varato dalla prima lettura del CDM, che semplifica le attuali numerose disposizioni e che attualmente prosegue nel suo percorso normativo prima di giungere alla sua versione definitiva, per la quale si potrebbe auspicare un contenuto di maggiore chiarezza e organicità in specie in ambito di regolamentazione della sanzione doganale e una maggiore aderenza alle disposizioni ma anche alle tendenze unionali chiaramente espresse nella riforma doganale avviata dalla Commissione UE anche in sede europea.

 

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