Rinvio dell’udienza sino allo scadere della rateizzazione del debito fiscale: inammissibile la questione di legittimit...
Con ordinanza del 24 maggio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato (di nuovo) inammissibile la questione di legittimità dell’art. 13 co. 3 D.Lgs. 74/2000 sollevata dai Tribunali di Treviso e di Asti. La norma, per effetto delle modifiche apportate dalla L. 158/2015, stabilisce che qualora prima dell’apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario oggetto del reato contestato nel procedimento penale sia in fase di rateizzazione, è dato un termine di tre mesi, eventualmente prorogabili sino a sei complessivi, per adempiere a tale debito.
I Giudici rimettenti rilevavano l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non consente di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione. La questione è di particolare rilevanza poiché all’adempimento tempestivo del debito tributario consegue la non punibilità per i reati di omesso versamento delle ritenute (art. 10 bis), dell’IVA (art. 10 ter) e di indebita compensazione (art. 10 quater co. 1), nonché la diminuzione di pena e, soprattutto, la possibilità di accedere al patteggiamento, per gli altri e più gravi reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. La Consulta, nel dichiarare inammissibile la questione, ha tra l’altro ribadito (v. Ord. n. 256/2017) che trattasi di una questione di bilanciamento di interessi contrapposti che richiede l’intervento del Legislatore. La possibilità o meno di godere dei benefici penali collegati all’estinzione del debito tributario resta pertanto ancorata all’oscillante tempistica di Procure e Tribunali (diversa da sede a sede) e, soprattutto, alle possibilità economiche del contribuente di saldare anticipatamente le rimanenti rate del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.