Rinvio pregiudiziale per esperibilità della VIA di impianto già realizzato
Con ordinanza del 22.3.2016, n. 185, il TAR Marche ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’UE la questione pregiudiziale, se, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 191 del TFUE e all’art. 2 della direttiva 2011/92/UE, sia compatibile con il diritto comunitario l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a VIA) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto comunitario.
Il TAR si esprime nel senso della compatibilità.