Risarcibile il danno non patrimoniale in caso di interruzione illegittima di fornitura di energia elettrica
Le Corte di Cassazione, con sentenza n. 25731, del 22.12.2015, ha stabilito che, in caso di illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica (l’ente fornitore non si era avveduto dell’avvenuto pagamento della bolletta), l’utente ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.
La mancata conoscenza dell’avvenuto pagamento della bolletta, salvo che non sia dipesa da causa estranea all’organizzazione dell’ente, non esime dal risarcimento del danno.