Risarcimento danni per ferie non godute nell’anno di competenza
La Corte di Cassazione, con la recente Sentenza n. 1756/2016, è tornata a pronunciarsi sul tema “ferie”, sulla natura dell’indennità sostitutiva, sui termini di prescrizione della stessa. In particolare, il diritto del lavoratore al percepimento si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, mentre il diritto del lavoratore ad ottenerne l’incidenza nel calcolo del T.F.R. si prescrive in 5 anni.
Nello specifico, gli Ermellini hanno ritenuto che le ferie annuali debbano essere godute entro l’anno di lavoro, e non successivamente, poiché finalizzate al necessario recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore. Una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può, dunque, imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie né può stabilire il periodo nel quale egli debba goderle, ma è tenuto all’immediato pagamento dell’indennità sostitutiva.
Poiché, inoltre “l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite” ha natura mista [avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali] non può non evidenziarsi, sostiene la Corte, che ai fini della verifica della prescrizione non può che considerarsi prevalente la natura risarcitoria della stessa, per la quale è prevista la durata ordinaria decennale della prescrizione. Diversamente, si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l’indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè quello del ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell’azione risarcitoria finalizzata al suo riequilibrio una inevitabile limitazione riconducibile all’applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo.
Invece, quest’ultima funzione, anch’essa assolta dall’indennità in esame, assume importanza allorquando debba valutarsene l’incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo.