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Risarcimento del danno antitrust e consulenza tecnica preventiva: un connubio possibile?

Con l’ordinanza del 3 aprile 2024 (R.G. n. 3424/2024) la Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano ha escluso l’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva in materia di risarcimento del danno cagionato da una intesa anticoncorrenziale.

La pronuncia in commento offre importanti spunti sul versante degli strumenti processuali a disposizione delle vittime di illeciti antitrust, andando a restringere il campo dei procedimenti azionabili.

  • Il fatto e l’iter processuale

La vicenda trae origine dal provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27849 del 17 luglio 2019 (procedimento I805 – “Prezzi del Cartone Ondulato”), con cui sono stati accertati due distinte intese restrittive della concorrenza nel mercato del foglio di cartone ondulato (“Intesa Fogli”) e nel connesso mercato degli imballaggi in cartone ondulato. Tale provvedimento è stato sostanzialmente confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza n. 6087/2021, pubblicata in data 24 maggio 2021) e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1159/2023 del 2 febbraio 2023); quest’ultimo, infatti, si è limitato ad accogliere l’impugnazione limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata dall’AGCM.

A fronte di tale accertamento, una procedura concorsuale ha depositato un ricorso per ottenere una consulenza tecnica preventiva in relazione all’accertamento e alla quantificazione del danno subito per effetto dell’Intesa Fogli e costituito dal maggior prezzo pagato per l’acquisto dei fogli in cartone ondulato.

Più nel dettaglio, la procedura concorsuale allegava (i) che la società fallita era attiva nel mercato della produzione delle scatole in cartone ondulato, ma non verticalmente integrata, ossia priva della capacità di produzione del foglio, che acquistava presso terzi; (ii) che nel periodo tra il 2004 e il 2015 (anno di apertura della procedura concorsuale) la società fallita aveva acquistato dalle controparti del giudizio una rilevante mole di fogli di cartone ondulato (per più di 37 milioni di Euro); (iii) di aver fatto esaminare gli acquisti sulla scorta delle linee guida per la determinazione del danno da illecito antitrust elaborate dalla Commissione europea e che da tale disamina era risultato un overcharge (ossia un sovrapprezzo cagionato dall’intesa anticoncorrenziale) superiore a 9 milioni di Euro.

Sulla base di tali allegazioni la procedura concorsuale richiedeva al Tribunale di Milano di ammettere una consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite, per accertare e quantificare il credito risarcitorio.

Le controparti, costituitesi in giudizio, eccepivano l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza.

  • L’ordinanza del Tribunale di Milano

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Milano ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, “non essendo lo strumento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. pertinente alla fattispecie di risarcimento del danno in conseguenza di violazioni della normativa antitrust”.

La consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite è un procedimento speciale introdotto nel 2005 all’art. 696-bis c.p.c.. Si tratta di un procedimento animato da finalità conciliative e quindi, in senso lato, deflattivo del contenzioso, per lo meno di quello ordinario di cognizione. Con esso, il ricorrente richiede l’espletamento di una consulenza tecnica al fine di accertare e determinare il credito nascente da un inesatto adempimento o da un fatto illecito.

L’art. 696-bis c.p.c. consente di espletare una consulenza tecnica d’ufficio prima e al di fuori del giudizio di merito e anche in assenza del requisito di urgenza richiesto dall’art. 696 c.p.c.. La ragione per cui ciò è consentito è proprio la possibilità di conciliare la vertenza, senza che la decisione della disputa provenga sia sottoposta al Giudice. Infatti, la norma prevede che “il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.

Dal tenore letterale della disposizione non sembrerebbero esservi ostacoli a che tale procedimento speciale venga utilizzato nell’ambito del risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale che, secondo l’opinione maggioritaria, costituisce un fatto illecito ex art. 2043 c.c.

Il Tribunale di Milano ha escluso tale possibilità. Nell’iter argomentativo dell’ordinanza, il Tribunale evidenzia che il ricorso “debba essere rigettat[o] qualora le contestazioni svolte dalle parti richiedano la soluzione di questioni complesse di natura giuridica e non puramente tecnica, dovendo il consulente limitare le sue indagini a valutazioni meramente fattuali delle circostanze, senza affrontare giudizi di diritto”. A supporto di tale affermazione, il Tribunale richiama un proprio precedente provvedimento inedito (ord. 10 maggio 2019, R.G. n. 11120/2019).

  • Conclusioni

 L’orientamento espresso dal Tribunale di Milano in relazione all’inammissibilità della consulenza tecnica preventiva per il danno da illecito antitrust costituisce un’importante indicazione alle vittime di intese anticoncorrenziali circa i procedimenti esperibili per ottenere tutela. Grazie a tale chiarimento il processo ordinario di cognizione si conferma probabilmente il mezzo più adeguato, in quanto in grado di consentire un contradditorio pieno tra le parti in relazione alle complesse tematiche non solo economiche, ma anche (e in primis) giuridiche che questa particolare tipologia di contenzioso solleva.

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