Risarcimento solo se il paziente prova che non si sarebbe operato se avesse conosciuto i veri rischi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31234 del 4 dicembre 2018, ha stabilito che ove il paziente, sul presupposto che l’atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richieda un risarcimento del danno da lesione alla salute, determinato dalle non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, egli deve allegare e dimostrare che avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato.
Secondo la Suprema corte, infatti, il paziente avrebbe dovuto provare, anche con presunzioni, che, se adeguatamente informato, non avrebbe autorizzato l’intervento anche nell’ipotesi di operazione salva vita.