Sanzioni pecuniarie più elevate per le violazioni in materia di antiriciclaggio
Il dlgs 231/2007 prevedeva che l’omessa identificazione del cliente e l’omessa registrazione nell’archivio unico a cui sono obbligati intermediari finanziari e professionisti (tra i quali commercialisti, avvocati e notai), nelle ipotesi specificate dalla normativa, fossero illeciti puniti con una sanzione penale (multa da € 2600 ad € 13.000). Ora, con la depenalizzazione in vigore dal 6 febbraio 2016, le violazioni non saranno più di natura penale, ma punite con una sanzione amministrativa più elevata da € 5.000 ad € 30.000 per ogni singola condotta. La competenza ad irrogare le sanzioni sarà dell’Autorità amministrativa con l’applicazione delle regole e dei termini stabiliti dalla legge 689/1981 in particolare in materia di termini per le notifiche ed opposizione. Entro 60 giorni dalla notifica della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione.