Se i lavori vengono ridotti, l’appaltatore ha diritto all’equo compenso
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15584 del 15 giugno 2018, ha stabilito che deve ritenersi dovuto l’equo compenso per le variazioni in diminuzione che eccedono il quinto delle quantità originarie ordinate dalla stazione appaltante nella realizzazione dell’opera pubblica, dovendosi ritenere che in tal caso si presuma il grave pregiudizio economico per l’appaltatore.
Nel caso di specie, un’associazione temporanea di imprese si era vista negare l’equo compenso in quanto, secondo il Giudice di merito, non era stato provato alcun danno notevole. Secondo la Suprema Corte, viceversa, il dettato normativo del DPR 1063/62 stabilisce un nesso di relazione tra il notevole danno economico e l’eccedenza del quinto, nel senso che la seconda costituisce una presunzione iuris et de iure del primo.