Se un componente di fatto della famiglia muore in un sinistro, agli altri componenti spetta il risarcimento dei danni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18568 del 13 luglio 2018, ha stabilito che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che ha escluso il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai richiedenti, dopo che nel sinistro stradale è deceduto un componente di fatto della loro famiglia e che il procedimento penale si è concluso con la condanna per omicidio colposo di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Secondo la Suprema Corte, infatti, si deve tenere in considerazione che l’art. 1 del D. Lgs 212/2015, che recepisce la direttiva UE n. 29/2012, in materia di vittime di reato, ha modificato l’art. 90 c.p.p., stabilendo che, in caso di decesso di persona offesa in conseguenza di reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge possono essere esercitati e fatti valere non soltanto dai “prossimi congiunti” della vittima, ma anche “da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente”.
Pertanto, se la vittima non è deceduta immediatamente, va riconosciuto al convivente della stessa, non solo il danno iure proprio per la perdita, ma anche il danno biologico terminale patito dalla vittima e trasmissibile iure hereditatis.