Sei giorni sono sufficienti per organizzare la partecipazione del socio all’assemblea di una S.r.l.?
È frequente trovare negli statuti delle S.r.l. una clausola di questo tipo in merito alle formalità di convocazione dell’assemblea dei soci: “l’avviso di convocazione dev’essere inviato ai soci mediante lettera raccomandata, o atto equipollente, da spedirsi almeno otto giorni prima dell’adunanza”. Come ovvio, la consegna al socio della raccomandata avviene in un termine inferiore agli otto giorni dalla data dell’assemblea. Al riguardo, il Tribunale di Milano ha rilevato che, se la convocazione è ricevuta dal socio sei giorni prima dell’assemblea, tale lasso di tempo appare del tutto adeguato a consentire al socio di organizzare la propria partecipazione ad adunanza anche convocata in sede non prossima alla sua residenza ma comunque nel territorio italiano. È del tutto irrilevante che il socio avesse programmato un viaggio all’estero in quel periodo, essendogli comunque possibile partecipare all’assemblea tramite delegato – nominabile lo stesso giorno di ricezione della convocazione. Se il socio ritiene di aver potuto adeguatamente informarsi sugli argomenti all’ordine del giorno, ha comunque l’onere di partecipare all’assemblea e ivi eventualmente richiedere ogni informazione in ordine ai dati rilevanti rispetto alle delibere da adottarsi. Solo in caso di mancato adeguato chiarimento in sede assembleare, il socio potrà denunciare la carenza di informazioni chiedendo differimento dell’adunanza al fine di colmare tale lacuna e denunciando poi il mancato rinvio quale abusivo.