Servizio televisivo, tutela dei dati personali e diritto all’immagine: il punto della Cassazione
Con ordinanza n. 16358 del 21 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato l’editore di una rete televisiva al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di un soggetto che, avvicinato da una complice della trasmissione, era stato ripreso nell’autovettura di quest’ultima dove era stato interpellato su comportamenti e opinioni attinenti alla sfera sessuale e, in assenza di un valido consenso al trattamento dei dati personali, aveva visto mandare in onda il relativo servizio.
La Corte ha specificato che non era applicabile l’art. 96 della legge sul diritto d’autore poiché non era stata lamentata una lesione del diritto all’immagine intesa come “ritratto”, ma oggetto di controversia era la registrazione audiovisiva di un incontro “artatamente preordinato” allo scopo di realizzare un programma televisivo su temi privati e sensibili dell’interessato.
Ricorrendo, quindi, un trattamento dei dati personali (ai sensi della L. 675/1996 applicabile ratione temporis), era mancato il consenso dell’interessato che doveva essere espresso, previa informativa, in forma scritta con riferimento ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Non poteva invece ammettersi l’inversione degli obblighi informativi supposta dalla società ricorrente la quale riteneva che il contegno tenuto dal soggetto leso – che avrebbe riconosciuto i conduttori televisivi – fosse sufficiente a far ritenere validamente espresso il consenso.
In punto di risarcimento danni, doveva infine essere riconosciuto il danno consistente nella sofferenza morale patita dal soggetto interessato in seguito alla diffusione senza consenso di nome, immagine e dichiarazioni rese in un contesto indotto dalla presenza di un soggetto provocatore, alla luce del pregiudizio patito a livello sentimentale e sul luogo di lavoro in ragione dello scherno di colleghi e superiori.