Sezioni Unite 17989/2016: obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto esistente tra due diversi orientamenti giurisprudenziali, stabilendo in quale modo debba essere inteso il requisito della “liquidità” dell’obbligazione pecuniaria. Infatti, non vi è dubbio che ai fini dell’applicazione dell’art. 1182, comma III, c.c., l’obbligazione pecuniaria da adempiersi presso il domicilio del creditore debba essere liquida. Ma, secondo la Corte, affinchè sussista la liquidità, la somma dovuta deve risultare dal titolo originario oppure deve poter essere determinata inequivocabilmente con un semplice calcolo aritmetico, sempre sulla base del titolo originario e secondo ‘criteri stringenti’. Il presupposto della liquidità dovrà essere verificato dal Giudice ai fini della corretta individuazione della competenza territoriale, ai sensi dell’art. 20 c.p.c..