Sfruttamento pubblicitario dei beni culturali: i Tribunali di Firenze e Palermo fissano limiti e criteri
Lo sfruttamento commerciale di un bene culturale richiede, ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. 42/2004, il consenso dell’autorità che ha in consegna l’opera che può inoltre richiedere il pagamento di un canone di concessione.
Questo principio di diritto è stato recentemente affermato dal Tribunale di Firenze – che ha emesso un’ordinanza cautelare inibendo l’utilizzo di alcune fotografie del David di Michelangelo e della Galleria dell’Accademia di Firenze su dépliant e siti internet – e dal Tribunale di Palermo – che ha riconosciuto in capo alla Fondazione Teatro Massimo il diritto ad ottenere il pagamento di un canone per l’utilizzo e la riproduzione dell’immagine del Teatro, sfruttata da una Banca locale nell’ambito di una massiccia campagna pubblicitaria. Il Tribunale di Palermo ha inoltre statuito l’irrilevanza del reperimento delle immagini sul web, condannando la Banca al pagamento del prezzo del consenso.