Sinistro con un veicolo sconosciuto: per ottenere il risarcimento non è necessaria la denuncia alla Polizia
Le Corte di Cassazione, sez. III civile, con sentenza n. 3019 pubblicata il 17 febbraio 2016, ha stabilito che nel caso di un sinistro stradale provocato da un veicolo non identificato, il danneggiato deve essere risarcito dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada anche se egli non ha presentato denuncia del fatto agli organi di polizia competenti.
E’ richiesto, però, al danneggiato che egli dia prova di avere fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per prendere gli estremi dell’auto ‘pirata’ o della relativa targa, pur non riuscendovi (per esempio, per impedimento dovuto alle condizioni psicofisiche successive al sinistro).