Soci al 50%: diritto di veto e definizione di controllo societario
Un socio che detiene il 50% del capitale di una società ne esercita il controllo? E’ il tema che si è posto il Tribunale di Milano valutando la portata di una clausola di prelazione statutaria prevista per il cambio di controllo della società. La fattispecie è quella che si incontra molto spesso nella prassi: due soci al 50%, entrambi amministratori della società.
In questo contesto, nessuno dei soci ha la maggioranza che gli consenta di assumere da solo le decisioni nell’assemblea ordinaria, in quanto lo statuto sociale prevede un quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale sociale. Nemmeno sussiste una forma di “controllo” dell’organo amministrativo: lo statuto tipicamente prevede per le riunioni del C.d.A. un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei suoi membri. E’ sufficiente che uno dei soci /amministratori non presenzi una riunione degli organi sociali per impedire di assumere qualunque decisione. Ciò significa che non si possa configurare alcuna delle fattispecie di controllo descritte ai primo comma dell’art. 2359 c.c.: maggioranza dei voti esercitabili in assemblea; influenza dominante in assemblea; particolari vincoli contrattuali.
Secondo il Tribunale di Milano, dal dettato normativo emerge in modo evidente come sia estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi ne sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte.
In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea è segno inequivocabile della mancanza di controllo da parte di uno dei soci.